È sbagliatissimo pensare che non accettare un atto giudiziario regolarmente notificato possa rappresentare una scusante per evitare un giudizio

atti

Quando si decide di dare impulso ad un giudizio al fine di risolvere una controversia, è necessario citare la controparte.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa soffermeremo la nostra attenzione sui giudizi di natura civile.

Dunque, ogni qualvolta sorge una controversia che non riusciamo a risolvere bonariamente, il nostro legale citerà in giudizio, nelle forme previste dalla legge, la nostra controparte.

Questo perché uno dei principi su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico è quello della integrità del contraddittorio.

Ciò significa che il Giudice non entrerà nel merito della questione se non si dimostra di aver regolarmente citato in giudizio la controparte.

Che significa regolarità del contraddittorio?

In altri termini significa dimostrare di aver chiamato in causa regolarmente la nostra controparte.

Il principio del contraddittorio, in diritto, è un principio giuridico nonché di garanzia della giustizia. In tal modo il nostro ordinamento ha voluto garantire che nessuno subisca gli effetti di una sentenza, senza aver avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene. Quindi in altri termini senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa.

Attenzione quindi alla notifica degli atti.

È sbagliatissimo pensare che non accettare un atto giudiziario regolarmente notificato possa rappresentare una scusante per evitare un giudizio

Purtroppo, c’è ancora chi quando si vede notificare un atto, preferisce non accettarlo o peggio ancora, usare sotterfugi per sviare l’ufficiale o chi per esso addetto alla notifica.

Nulla di più errato!

È sbagliatissimo, infatti, pensare che non accettare un atto giudiziario regolarmente notificato possa rappresentare una scusante per evitare un giudizio.

Questo perché se il destinatario di un atto giudiziario decide di non accettarlo, la notifica dello stesso si perfeziona comunque e il giudizio proseguirà in sua contumacia.

Vediamo come si procede in caso di notifica di un atto giudiziario restituito per irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario.

Atto giudiziario restituito per irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario

Quando ciò accade, l’avvocato può richiedere un certificato di residenza e procedere alla rinotifica dell’atto. Con il certificato di residenza, infatti, dimostrerà che il soggetto destinatario dell’atto risiede all’indirizzo indicato nella relata di notifica.

A quel punto si procederà alla rinotifica dell’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Qualora quindi il destinatario dovesse risultare ancora irreperibile, l’Ufficiale provvederà a depositare la copia dell’atto da notificare presso la casa comunale, consegnandola al segretario o ad un impiegato comunale. Contemporaneamente lascerà un avviso di deposito affisso presso la casa del destinatario dell’atto.

Per cui se quest’ultimo non terrà conto di questo avviso e non andrà a ritirare l’atto, ciò non inficerà il prosieguo del giudizio.

La notifica a questo punto può dirsi perfezionata

In tal caso, infatti, la notifica è stata eseguita nelle modalità prevista dalla legge e dunque si perfezionerà comunque.

Ed essendosi in tal modo perfezionato il contraddittorio, il giudizio continuerà in assenza della parte che ha rifiutato l’atto e che quindi rinuncerà al suo diritto di difesa.

Abbiamo quindi visto come è sbagliatissimo pensare che non accettare un atto giudiziario regolarmente notificato possa rappresentare una scusante per evitare un giudizio.

Sarà solo un errore di valutazione che si ripercuoterà sul soggetto che lo mette in atto visto che il giudizio proseguirà in sua contumacia senza che egli possa esercitare il suo diritto di difesa.

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