È riconosciuta la Decontribuzione Sud nel caso in cui la sede legale del datore di lavoro sia diversa dalle regioni incluse?

Decontribuzione

La Decontribuzione Sud è una misura prevista dal Decreto di agosto, D.L. n. 104/202 (ora Legge n.126/2020), per tutelare il livello di occupazione al Mezzogiorno. La misura si traduce in uno sgravio contributivo per il datore di lavoro e, dunque, in una vera riduzione del costo del lavoro, dal  primo ottobre al 31 dicembre 2020.

I presupposti della misura

Presupposti fondamentali per poterne usufruire sono:

a) la presenza di un contratto di lavoro dipendente nel settore privato. Ne sono esclusi quello agricolo e quello dei contratti per il lavoro domestico;

b) la sede di lavoro dovrà essere in una delle regioni del Mezzogiorno. Ossia una tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In questa sede ci chiediamo se è riconosciuta la Decontribuzione Sud nel caso in cui la sede legale del datore di lavoro sia diversa dalle regioni incluse. Procediamo.

Cosa s’intende per sede di lavoro per accedere alla Decontribuzione Sud

In primis, dovremo dare una definizione precisa di ciò che s’intende per sede di lavoro, per poter accedere allo sgravio contributivo. La sede di lavoro è il luogo geografico in cui si svolge la prestazione lavorativa che è oggetto del contratto di lavoro dipendente.

Dunque, potremo affermare che è riconosciuta la Decontribuzione Sud nel caso in cui la sede legale del datore di lavoro è diversa dalle regioni incluse. Vediamo con quali modalità.

In questo caso, avremo due presupposti:

a) una sede legale del datore di lavoro diversa dalle regioni del Mezzogiorno ricomprese dalla misura.

b) una prestazione lavorativa del dipendente, che si svolge in unità produttive (del suo stesso datore di lavoro) ubicate nelle regioni prima menzionate.

Gli accertamenti che espleterà l’INPS

In questo caso, il datore di lavoro interessato ad usufruire della misura Decontribuzione Sud dovrà inoltrare una specifica richiesta all’INPS di riferimento. Quest’ultima, a livello territoriale, accederà alla comunicazione obbligatoria ed effettuerà degli accertamenti. Il controllo riguarderà il luogo dove viene eseguita la prestazione lavorativa e l’associazione di quella unità operativa a quel datore di lavoro.

A questo punto l’INPS inserirà nel fascicolo, corrispondente a quella determinata matricola aziendale, un codice di autorizzazione per beneficiare della misura.

Il codice in questione è “OL” che dal 2018 significa “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

In quest’articolo, infine, si espongono recenti istruzioni INPS in merito a tale misura e contenute nella Circolare n. 122.

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