È possibile parcheggiare su un marciapiede privato?

parcheggio marciapiede privato

Il parcheggio rappresenta uno dei maggiori problemi della nostra circolazione. Tant’è che, normalmente, dobbiamo calcolare il tempo occorrente per parcheggiare, per non arrivare in ritardo agli appuntamenti. Pertanto, risulta davvero importante sapere dove è consentito o meno parcheggiare e anche se è possibile parcheggiare su un marciapiede privato. Partiamo col dire che il marciapiede, in quanto strada destinata al transito dei pedoni, dovrebbe essere zona vietata per la sosta dei veicoli. Ma, esaminiamo la questione da un punto di vista normativo e vediamo se c’è differenza tra marciapiede pubblico e privato.

Possibilità di parcheggiare sui marciapiedi

L’art. 158 comma 1 del C.D.S. stabilisce che: “la fermata e la sosta dei veicoli sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”. Quindi, alla domanda se è possibile parcheggiare su un marciapiede privato, si deve rispondere negativamente, salva che sussistenza un segnale stradale che lo consenta.

Pertanto, chi, nonostante il divieto, parcheggi su un marciapiede va incontro ad una sanzione amministrativa: 1) che va da euro 40 ad euro 164, se la violazione è commessa alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo a due ruote; 2) che va da 85 a 338 euro, se la violazione è commessa alla guida di un qualsiasi altro veicolo. Inoltre la violazione del divieto di fermata o di sosta su di un marciapiede può comportare, anche la rimozione del veicolo. Oppure, in alternativa a quest’ultima, si può subire il blocco dello stesso, a mezzo di ganasce.

Il parcheggio sui marciapiedi privati

Torniamo a parlare del caso specifico del parcheggio su marciapiedi privati. Ebbene, il divieto vale anche se la strada sia di proprietà privata ma soggetta ad uso pubblico. Sicché, per comprendere quando una strada può essere qualificata come “ad uso pubblico”, facciamo rinvio a quanto stabilito dalla giurisprudenza. In particolare, la sentenza della Cassazione n. 28632/2017, ha stabilito che una strada privata  si può ritenere assoggettata a uso pubblico se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, portatori di un interesse generale;

b) idoneità oggettiva del bene (cioè della strada) a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù di passaggio;

c) protrarsi nel tempo del passaggio generalizzato degli individui sulla strada per il tempo necessario all’usucapione (almeno venti anni).

Se, ricorrono insieme queste 3 condizioni, la strada ed il marciapiede privati saranno soggetti ad uso pubblico e, conseguentemente, su di essi sarà vietato il parcheggio. Se, invece, il marciapiede faccia parte di una strada privata, che non è ad uso pubblico, lasciare in sosta il veicolo non sarà vietato. Inoltre, di conseguenza,  non sarà neppure sanzionabile con una contravvenzione.

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