E’ legittimo il divieto di detenere cani e gatti all’interno di un condominio?

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Il problema gatti-cani è molto sentito a livello condominiale. Questo perchè la presenza di animali, provoca, comunque, disturbo agli altri condomini attraverso cattivi odori nelle scale o bisogni nell’ascensore, guaiti notturni ecc. Pertanto, la loro presenza in condominio, può essere causa di discordia e malumore. Non a caso, nel 2011, sono stati circa 3.500 gli animali avvelenati in condominio. Non è, però, certamente questa la maniera per risolvere i problemi legati a questo tipo di disturbi, anche perché, oltretutto, uccidere un animale costituisce reato. Detto gesto, infatti, commesso anche con il classico metodo della polpetta avvelenata, è punito con la reclusione fino a 18 mesi, ai sensi dell’art. 544 bis c.p. .

Sicchè, a fronte degli alterchi aventi come oggetto gli animali, le assemblee condominiali hanno introdotto regolamenti sempre più restrittivi. Talvolta, addirittura, stabilendo limiti alla possibilità di detenerli. Sicchè, è sorta la questione sul se “ è legittimo il divieto di detenere cani all’interno di un condominio”. Ebbene, lo sarebbe solo se presente fin dall’inizio nel regolamento condominiale o se viene stabilito dall’assemblea all’unanimità. Ma, analizziamo la questione attentamente.

E’ legittimo il divieto di detenere cani e gatti all’interno di un condominio?

Alla domanda se sia legittimo il divieto di detenere cani e gatti all’interno di un condominio, la risposta negativa sembrerebbe eccessiva. Ciò in quanto andrebbe a limitare la libertà di una persona di possedere un animale domestico. Tuttavia, il diritto (o libertà) non può essere inteso in maniera assoluta ma relativa. Ciò significa che se il nostro animale di notte abbaia tanto da svegliare il vicino, il diritto di proprietà trova una limitazione perché viola quello dell’altro. Ma cosa può fare, realmente, rispetto a tutto ciò, il regolamento condominiale? Può, effettivamente, prescrivere un divieto assoluto alla detenzione di animali? Al riguardo, occorre distinguere due tipi di regolamento. Anzitutto, quello contrattuale, che viene redatto dal costruttore ed approvato da ogni condomino, all’atto dell’acquisto dell’appartamento.

C’è poi quello assembleare, che invece viene approvato, in un secondo momento, a maggioranza dagli stessi condomini. Se il divieto in discorso è contenuto in un regolamento contrattuale, esso è legittimo perché il proprietario dell’animale è stato messo nella condizione di conoscerlo sin dall’inizio. Sicchè, egli ha avuto la facoltà di accettarlo o meno. Invece, se il divieto viene introdotto successivamente, quindi con un regolamento assembleare, allora è necessaria l’approvazione all’unanimità da parte di tutti i condomini. L’assemblea potrebbe, tuttavia, ad esempio, vietare l’ingresso di animali in ascensore, se ciò sia giustificato dalla necessità di evitare che si sporchino le parti comuni. In una siffatta ipotesi, detta limitazione è compatibile con un regolamento approvato dall’assemblea.

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