E-commerce: come è regolato dalla legge?

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L’e-commerce include varie tipologie di commercio elettronico fondate su diversi criteri di classificazione, con corrispondenti effetti disciplinari. Con il termine e-commerce o commercio elettronico si ci riferisce a tutte quelle operazioni collegate ad attività commerciali e transazioni, eseguite per via elettronica. Si tratta di attività che hanno per oggetto la vendita di prodotti, la prestazione di servizi e l’espletamento di operazioni finanziarie e di Borsa. L’espressione e commerce indica diverse modalità con cui è possibile realizzare un’attività commerciale in modo digitale. Vi sono diversi criteri di classificazione del mondo dell’e-commerce.

Il primo è stabilito in base alla natura dei soggetti coinvolti nel rapporto.

Quindi, abbiamo: B2B (business to business), quando il commercio intercorre tra due professionisti. Poi, B2C (business to consumer), se il commercio avviene tra un’azienda e un consumatore. Ancora, C2C (consumer to consumer), se il commercio si realizza tra due consumatori. Ed infine, C2B (consumer to business), quando i consumatori offrono i propri prodotti e servizi online in attesa che le aziende facciano le loro offerte e acquistino. Quest’ultima è la tipologia più rara. La seconda tipologia di e-commerce è basata sulla modalità in cui si realizza lo scambio.  In questo caso, l’e-commerce può essere: – diretto: quando l’oggetto dello scambio è un bene digitale o un servizio realizzabile solo via internet.

Rientrano in questa tipologia: l’home banking, l’acquisto di biglietti per un concerto, il brokeraggio e così via.

In questo caso, la transazione avviene esclusivamente in modalità telematica e ai fini Iva rientra nella categoria delle prestazioni di servizi. Poi, può essere indiretto: l’oggetto dello scambio in questo caso è un bene fisico, che viene spedito materialmente all’indirizzo dell’acquirente, anche se ordine e pagamento avvengono online. Ai fini Iva, in questo caso, l’operazione rientra nell’istituto della cessione dei beni.

Poi, abbiamo la tipologia Mista: l’operazione si realizza totalmente online, ma l’acquisto ha ad oggetto un titolo che sarà poi ritirato presso una sede fisica. L’esempio più classico è l’acquisto online del biglietto del treno o dell’aereo. Infine, tipologia Cibernetica: il contratto viene concluso tra il soggetto fisico e i software di gestione presenti in altri siti di e-commerce. L’esempio più tipico è rappresentato dall’operazione con cui si effettua una ricarica telefonica. Poi, vi è una ulteriore tipologia di e-commerce basata sulla modalità di gestione del magazzino. Infatti, un sito di e-commerce non richiede sempre la disponibilità diretta di un magazzino fisico in cui stoccare la merce da vendere al consumatore finale.

Sotto questo punto di vista, i due modelli principali di e-commerce in base alla modalità prescelta per gestire la merce sono due.

Innanzitutto: il dropshipping: in questo caso il venditore digitale non ha la disponibilità materiale dei beni che vende sul proprio sito. Esso quindi è soprattutto un intermediario tra chi gli fornisce la merce e l’acquirente finale. Non ha, inoltre, la disponibilità materiale di un magazzino a cui fare riferimento. Pertanto, la sua attività consiste nel pubblicizzare i prodotti altrui, ordinandoli al fornitore quando sul sito perviene un ordine. Poi, abbiamo: Hub che ricorre quando il venditore ha a disposizione un magazzino fisico in cui stoccare la merce. In questo modo ha la possibilità di gestire in autonomia sito, magazzino e i corrieri per la spedizione dei prodotti. Rispetto al modello precedente l’hub è decisamente più impegnativo e costoso e con un margine di rischio legato al magazzino da gestire.

Differenze normative

Le ragioni che stanno alla base delle classificazioni appena analizzate presentano inevitabili ripercussioni sul piano normativo. In base agli attori dell’e-commerce, alle modalità in cui viene gestita l’attività e ai prodotti e servizi prestati, esistono differenze rilevanti in punto di responsabilità. Quest’ultima è legata anche alla normativa che impone precise informazioni da fornire all’utente, l’aliquota Iva operante, l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Poi, la normativa sulla sostituzione in caso di prodotto difettoso e le garanzie correlate. Per esse occorre far riferimento al codice del consumo ed, in particolare, alla disciplina della vendita al di fuori dei locali commerciali. In proposito soccorrono gli artt. 45 e seguenti del Codice del Consumo.

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