Dopo tre anni possiamo non pagare il bollo auto?

Bollo auto

Come sappiamo, tutti i diritti di credito presentano una durata, spirata la quale la pretesa creditoria non può più essere fatta valere. Ciò accade anche con la cd.tta tassa di circolazione o bollo auto. Rispetto ad esse ci chiederemo se, dopo tre anni, possiamo non pagare il bollo auto. Ciò significa che se l’Agenzia delle Entrate Riscossione, non notifica alcunché nell’arco dei tre anni successivi a quello cui bollo si riferisce, il credito è prescritto.

Il tutto, naturalmente, se attraverso un avviso di accertamento, non si interrompa il termine di prescrizione. Sicché, nell’ipotesi di ricevimento di detto avviso, il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere ex novo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento del tributo. Dopo di ciò, occorrerà calcolare 36 mesi, trascorsi i quali la cartella sarà illegittima e quindi impugnabile per avvenuta prescrizione.

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Orientamento giurisprudenziale

In definitiva, alla domanda: “dopo tre anni, possiamo non pagare il bollo auto?”, la giurisprudenza unanime ha risposto in senso positivo. Si pesi alla sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché ad una recente sentenza della Commissione Tributaria del Lazio, la n. 625/2021.

In particolare, le Sezioni Unite, hanno statuito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi all’atto di riscossione, produce soltanto l’effetto della irretrattabilità del credito, non comportando invece la conversione del termine breve di prescrizione triennale in quello lungo decennale. Quindi, la riscossione della tassa automobilistica rimane soggetta a termine di prescrizione triennale.

La fonte normativa è data dall’art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito nella legge n. 60/1986. La norma, infatti, prevede che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento“. Inoltre, parimenti, nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

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