Domanda di pensione di reversibilità, cosa spetta al coniuge e ai figli?

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Negli ultimi periodi l’INPS ha ricevuto molte richieste di pensione di reversibilità, dovuta anche all’incidenza di mortalità per Covid. Ma con la domanda di pensione di reversibilità cosa spetta al coniuge e ai figli? Analizziamo la normativa INPS sui superstiti e qual è la percentuale dell’assegno pensionistico.

Decesso del pensionato o assicurato, ecco cosa prevede la normativa

La pensione di reversibilità è riconosciuta, nel caso del decesso dell’assicurato o del pensionato, ai superstiti.

Spetta al coniuge anche in caso di separazione, a condizione che sia stato riconosciuto dal Tribunale un assegno di mantenimento.

La prestazione è erogata dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato o del lavoratore.

Domanda di pensione di reversibilità, cosa spetta al coniuge e ai figli? Analizziamo le quote in percentuale

La pensione di reversibilità si divide in due forme: indiretta e diretta.

Pensione indiretta nel caso il defunto non era titolare di pensione, ma ha maturato i requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia o di invalidità.

La pensione diretta nel caso il defunto è già titolare di pensione.

L’assegno della pensione di reversibilità è corrisposto mensilmente. Hanno diritto a percepire l’assegno sia il coniuge che i figli.

Quindi, possono fare domanda della pensione di reversibilità il:

  1. coniuge (anche separato che percepisce un assegno di mantenimento);
  2. i figli (naturali, legittimi, adottivi, riconosciuti legalmente) minori di 18 anni, o studenti di scuola media superiore compresi tra 18 e 21 anni di età, a carico fiscalmente del genitore defunto. I figli oltre i 21 anni e fine ai 26 anni, ne hanno diritto se studenti universitari. Figli inabili di qualsiasi età, purché a carico fiscalmente.

Domanda di pensione di reversibilità, cosa spetta al coniuge e ai figli? Le quote di pensione spettanti al coniuge senza figli sono del  60%; con un figlio sono pari  all’80%; con due o più figli sono il  100%.

Nel caso che il coniuge non ci sia e la domanda sia presentata dai figli, la percentuale spettante è la seguente: un figlio 70%; due figli 80%; tre o più figli il 100%.

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