Dolo e colpa pari non sono

illecito

Vogliamo dedicare il presente articolo al tema dell’elemento psicologico nelle fattispecie di illecito.

Ogni illecito, di tipo civile, penale o amministrativo, solitamente richiede almeno l’elemento della colpa, per dare luogo ad ipotesi di responsabilità e conseguenti sanzioni.

Colpa che consiste, secondo la prevalente teoria in materia, soprattutto nella possibilità di prevedere ed evitare un determinato evento, senza averlo voluto.

Ragion per cui, quando comunque quell’evento è provocato da chi accusato dell’illecito, ma senza che si potesse evitare/prevedere, la responsabilità non dovrebbe sussistere. Insomma, dolo e colpa pari non sono.

La colpa e sua esclusione

Ad esempio, possono verificarsi due situazioni, in cui una vettura investe una persona. Ma in un primo caso quell’incidente è dipeso dalla negligenza del guidatore, che avrebbe potuto evitarlo. In un secondo caso, il pedone, disattento, ha attraversato la strada senza neppure guardare se stessero sopraggiungendo dei veicoli.

Il guidatore del mezzo, in questo secondo caso, nonostante moderasse la velocità entro i limiti previsti per quel tratto di strada, ed in base alle condizioni del traffico e della strada, ha peraltro frenato. Ma non ha potuto evitare l’incidente contro il pedone, che gli ha tagliato la strada. È evidente che in questo caso non si può parlare di colpa.

Il dolo

La responsabilità per dolo è in genere più grave, perché consiste non nell’aver provocato per negligenza o disattenzione un determinato evento, ma anzi nell’averlo voluto. Come nel caso del conducente di un veicolo che, per qualche movente, abbia voluto investire la persona.

In genere i reati più gravi sono quelli che danno luogo a responsabilità in presenza di dolo. Ed in assenza di tale elemento il fatto non costituisce reato.

Altri reati sono invece previsti a titolo di colpa.

Invece per gli illeciti civili e amministrativi vale il principio generale che si considerino illeciti i fatti commessi con colpa o dolo, indifferentemente.

Fermo restando, ovviamente, che esistono specifiche fattispecie, che per loro natura si possono commettere solo con dolo. Come nel caso della falsità in scrittura privata, depenalizzata e divenuta illecito civile.

Dolo e colpa pari non sono

Come distinguere se sussista colpa o dolo

Da quanto sopra chiarito, risulta evidente l’importanza di poter dimostrare, nei singoli casi, la sussistenza del dolo o della colpa, o la loro esclusione.

Pensiamo, ad esempio, alla differenza di pena che sussiste tra la stessa ipotesi di reato, come l’omicidio, se dolosa o colposa. Tralasciamo in questa sede il caso particolare dell’omicidio preterintenzionale.

Ma pensiamo anche ai casi in cui il fatto, se sussiste solo la colpa, non rientra tra le ipotesi di reato e, quindi, non dà luogo a responsabilità penale.

L’esempio del furto al supermercato

Caso tipico in tal senso quello del furto al supermercato. Previsto solo come ipotesi dolosa, non anche colposa.

Pensiamo al seguente esempio. Nel passare alle casse, suona un allarme e si effettua un controllo, chiamando le forze dell’ordine, da cui risulta che uno o più prodotti non sono stati pagati.

Dipende molto dalle circostanze del caso concreto valutare se in questi casi vi sia dolo o colpa.

Ad esempio, se si tratta di casse cosiddette automatiche, potrebbe darsi che ci si sia dimenticati di passare un determinato prodotto. In questo caso potrebbe trattarsi di colpa, o quanto meno non pare sussistere una evidente prova che sussista il dolo.

Peraltro un conto è non averlo fatto per uno o pochi prodotti, ben altro conto per la maggior parte. In questo caso, infatti, l’ipotesi della dimenticanza o dell’atto compiuto per distrazione non pare più molto credibile.

Diverso ancora se determinati prodotti in esposizione si ritrovano non nelle borse della spesa, pur non passati alle casse, ma nelle tasche o in una borsa o zainetto a parte.

Tutti elementi che potrebbero far ritenere la sussistenza del dolo.

Colpa non significa solo mancanza di dolo

D’altra parte, la colpa non può considerarsi esclusivamente come mera mancanza di dolo.

Anche nel caso di illeciti colposi, deve sussistere la cosiddetta coscienza e prevedibilità dell’evento. Per gli illeciti amministrativi essa viene definita come responsabilità per una azione o omissione, cosciente e volontaria, dalla legge 689 del 1981.

In applicazione di tale principio, diversi giudici di pace, ad esempio, hanno escluso la responsabilità per eccesso di velocità, in un caso particolare.

Ossia quando il limite di velocità, calcolato secondo la normativa in materia, sia stato superato, ma di poco.

Il motivo è il seguente

Una volta definito un limite di velocità, è praticamente impossibile per il conducente stare continuamente a visionare il tachimetro per verificare se lo si stia sforando, sia pur in misura minima. Pertanto non vi sarebbe né dolo, né colpa in una tale ipotesi.

Diversa la situazione di chi sta procedendo ad una velocità elevata.

Nel primo caso, quindi, si tende ad escludere la responsabilità per assenza anche solo di elementi di colpa.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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