Dipendenti, pensionati e disoccupati contro professionisti, autonomi e imprenditori: attenzione al pignoramento del conto corrente 

pignoramento stipendio

Dipendenti, pensionati e disoccupati contro professionisti, autonomi e imprenditori: attenzione al pignoramento del conto corrente.

Ci si chiede ancora oggi a distanza di 5 anni da quando è stato modificato il codice di procedura civile (art.545) se il legislatore abbia fatto o meno una discriminazione.

Discriminazione tra professionisti, autonomi e imprenditori da un lato. Lavoratori dipendenti, pensionati o disoccupati dall’altro.

Cosa distingue un conto corrente di un professionista da quello di un lavoratore dipendente?

Il conto corrente di un autonomo rispetto ad un pensionato oppure quello di un imprenditore rispetto ad un disoccupato?

La “discriminazione” se così la si vuole definire è che i conti correnti dei dipendenti, pensionati o disoccupati non possono essere prosciugati dai creditori.

Ossia non si possono pignorare oltre una certa soglia. Vediamo allora qual’è la soglia da rispettare.

Dipendenti, pensionati e disoccupati contro professionisti, autonomi e imprenditori: attenzione al pignoramento del conto corrente.

Il pignoramento del conto corrente rientra nella più ampia categoria del pignoramento presso terzi.

Rispetto agli altri tipi di esecuzione forzata fa paura! Ci si può trovare improvvisamente il conto prosciugato. E’ una procedura snella, rapida e sicura per il creditore.

Se sul conto corrente vengono accreditati i redditi da lavoro dipendente o i redditi a titolo di pensioni, in questi casi, la legge pone dei limiti nel pignoramento delle somme.

Insomma, la legge tutela di più il lavoratore dipendente ed il pensionato rispetto al professionista, autonomo o imprenditore.

Conto corrente dei lavoratori dipendenti e pensionati

Il creditore non può, infatti, pignorare tutte le somme depositate sul conto corrente, ma solo una parte.

Vediamo come avviene il pignoramento delle somme.

Se le somme si trovano già sul conto corrente quando l’atto di pignoramento viene notificato, sarà possibile pignorarne solo una parte. Ossia quella parte che eccede un determinato importo.

Questo importo è calcolato moltiplicando per tre la misura dell’assegno sociale.

Per il 2020 l’assegno sociale è di euro 459,83 al mese che moltiplicato per tre è 1,379,49. Pertanto, possono essere bloccate solo le somme che eccedono questo limite.

Se, invece, le somme a titolo di stipendio o di pensione vengono accreditate sul conto corrente dopo la notifica dell’atto di pignoramento, il pignoramento può avvenire solo nella misura di un quinto massimo.

Approfondimento

Come e cosa pignorare ai nullatenenti

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