Deroghe alla disciplina del diritto societario introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020: verso una riforma del codice civile?

diritto

Il Decreto Legge n. 18/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal 17 Marzo 2020, prevede, all’art. 106, rilevanti deroghe alle disposizioni civilistiche di diritto societario, che investono sia le società di capitali, sia quelle quotate che, nondimeno, le cooperative.

In particolare, le deroghe alla disciplina del diritto societario riguardano: i termini di convocazione delle assemblee ordinarie dei soci, per l’approvazione del bilancio di esercizio, che vengono allungati mediante una “presunzione di necessità”. Segnatamente, le disposizioni del codice civile (art. 2364 c.c. e 2478 bis comma 1, c.c.) consentono la convocazione di tali assemblee, al massimo entro 120 o 180 giorni dalla chiusura del bilancio d’esercizio, ricorrendo i presupposti di cui alle citate norme.

L’art. 106 del DL n. 18/2020 impatta sulle predette disposizioni codicistiche, svincolando la posticipazione del termine di convocazione (fissato dal Decreto in 180 giorni dalla chiusura del bilancio d’esercizio) dalla sussistenza dei presupposti tipizzati dal codice civile, agli articoli citati.

Le deroghe alla disciplina del diritto societario

La necessità di procrastinare le assemblee ordinarie, quindi, è “in re ipsa”, sulla base di una presunzione di necessità e urgenza, prevista dal Decreto.

Se è certamente apprezzabile lo sforzo del Legislatore di andare incontro alle necessità delle imprese, occorre, però, domandarsi se una simile presunzione non si traduca, di fatto, in un incentivo a “modificare” i bilanci, “ad aggiustare i conti”, in una sorta di prolungamento, talvolta, dell’agonia di un’impresa.

Non sarebbe stato forse più opportuno intervenire “ex ante”, in via preventiva, attraverso forme di incentivo al lavoro “da remoto”, di controllo e/o monitoraggio del fatturato aziendale da parte di organi imparziali e diversificazione dei sussidi sulla base del concreto andamento dell’attività aziendale, ovvero del fatturato?

In altri termini, è auspicabile un intervento del Legislatore non in via generalizzata, per presunzioni, ma in modo concreto, con riguardo ai singoli casi ed al tipo di attività, oggetto degli statuti sociali.

Verso una riforma del codice civile?

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, meritevole di lode è il sistema derogatorio  mutuato dall’art. 106 del DL  18/2020, nella misura in cui consente lo svolgimento di attività assembleari con modalità telematiche, a distanza, a mezzo consultazioni scritte ecc…analogamente a quanto previsto ed attuato nell’ambito del processo civile, del tutto informatizzato.

Da questo punto di vista, l’auspicio è quello di proseguire in questa direzione, che certamente consente una semplificazione e velocizzazione delle attività legate all’organizzazione aziendale e, in generale, alla vita delle società.

Ulteriore risvolto pratico dell’informatizzazione dell’attività societaria è una possibile riduzione del contenzioso, legato proprio alla validità delle delibere assembleari, dei sistemi di votazione, dei bilanci.

“Si”, quindi, alla standardizzazione delle procedure di votazione, utilizzando gli strumenti informatici, “no” alla legislazione per presunzioni, dovendosi valutare le diverse esigenze aziendali, seguendo il sistema americano ed anglosassone del case by case.

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