Danni da benzina difettosa

Come e dove fare il rifornimento di benzina e gasolio costa meno ?

Dinanzi al Giudice di Pace pendeva un giudizio tra un conducente e il gestore di una stazione di servizio, la società di carburante e la compagnia assicurativa di quest’ultima. Il conducente deduceva di aver subito alla propria vettura dei danni da benzina difettosa immessa nel serbatoio della sua auto. Il Giudice di Pace, però, ha sospeso il giudizio ritenendo risolutiva una sentenza emessa da un altro GdP, in una causa riguardante lo stesso episodio. Il tutto, nonostante nella causa sospesa si facesse questione di una responsabilità di tipo diverso. Il ricorrente, pertanto, reputando che il giudice avesse sospeso il giudizio fuori dai casi previsti dalla legge, ha proposto ricorso per Cassazione.

Egli ha fatto valere diverse doglianze, tra cui: l’assenza del vincolo di pregiudizialità, la diversa natura delle responsabilità invocate e la non corrispondenza delle parti in causa. Con la conseguenza che i due giudizi si sarebbero dovuti considerare autonomi, differentemente da quanto deciso dal giudice della sua causa.

Danni da benzina difettosa e decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 8657/2020, la Cassazione ha accolto il ricorso del conducente avverso il provvedimento del Giudice di Pace. Infatti, per gli Ermellini, la sentenza ritenuta pregiudicante dal G.d.p. avrebbe rilevato solo ai fini dell’accertamento della responsabilità della società produttrice. Non a caso, detta sentenza reputata pregiudiziale, aveva già accertato la sola responsabilità da carburante difettoso, in capo alla società produttrice. Il resto delle questioni, tuttavia, non avevano già costituito oggetto di accertamento.

Con la conseguenza che il giudizio sospeso doveva continuare, non essendovi gli estremi per la sospensione.

La Cassazione, quindi, ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente.

Infatti, ha dedotto che dinanzi allo stesso è stata fatta valere la diversa questione relativa alla responsabilità della società erogatrice del carburante. E, poi,  si è posta anche l’ulteriore domanda relativa alla garanzia che deve essere prestata dal gestore verso la società fornitrice del carburante.

Pertanto, venendo in questione, nel giudizio sospeso, questioni non decise in quello collegato, questo deve proseguire. La prosecuzione avverrà davanti al giudice di pace che ha sospeso, onde accertare su chi cada la responsabilità dei danni lamentati al veicolo a causa del carburante difettoso. Naturalmente, in un caso del genere la responsabilità è tutta da dimostrare, nel senso che il danno potrebbe derivare sia dal gestore della pompa di benzina che dal produttore. Inoltre, potrebbe configurarsi anche responsabilità del consumatore se il danno sia derivato dalla carenza di manutenzione o dalla presenza di acqua nel serbatoio o da altro.

Sarà principalmente la CTU ad accertare la causa del danno nel caso concreto.

Approfondimento

Articoli precedenti sull’argomento benzina

Consigliati per te