Cosa succede se l’inquilino consegna al proprietario l’immobile danneggiato?

condominio

Il contratto di locazione, prevede specifici obblighi a carico di entrambe le parti contraenti. Tra gli obblighi a carico dell’inquilino, oltre a quello di pagare il canone, c’è quello di consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo. Con tale espressione, non si intende che la cosa debba essere restituita in un impeccabile stato cristallino. Così, ad esempio, il conduttore non sarà tenuto a tinteggiare l’immobile prima della riconsegna.

Tuttavia, dovrà metterlo a disposizione del proprietario, in buono stato, considerato l’uso ordinario e la normale usura del tempo. In ogni caso, il bene non deve essere stato danneggiato, ad esempio: rovinando visibilmente le pareti, gli infissi e tutto ciò che ne fa parte. C’è, infatti, una notevole differenza, ictu oculi riscontrabile, tra la normale usura e il danneggiamento. Pertanto, una volta riscontrato quest’ultimo, l’inquilino, dovrà di certo risponderne, per inadempimento contrattuale. Quindi, si ci chiede: “cosa succede se l’inquilino consegna al proprietario l’immobile danneggiato?”.

Responsabilità dell’inquilino

Per dare una risposta alla suddetta domanda, dobbiamo partire con il dire che l’inquilino risponderà in via risarcitoria dei danni apportati all’appartamento locato. Quindi, egli dovrà corrispondere all’ex locatore, il costo dei lavori necessari alla riduzione in ripristino dell’appartamento. Per far ciò, naturalmente, sarà necessario intraprendere un giudizio nel quale dovrà dare prova di tutti i danni subiti. Tuttavia, il costo del danneggiamento non è il solo danno effettivo che il locatore si troverà a dover subire. Infatti, egli sarà, inevitabilmente, danneggiato anche dal tempo occorrente per eseguire i lavori, durante il quale non potrà locare l’appartamento.

Il danno da mancata locazione

Quindi, cosa succede se l’inquilino consegna al proprietario l’immobile danneggiato?. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, dovrà risarcire oltre i danni materiali inferti, anche quello da mancata locazione dell’immobile. Così si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 6596/2019.

Pertanto, ricapitolando, se il conduttore rilascia l’immobile danneggiato, andrà incontro a due responsabilità. Segnatamente: 1) quella di risarcire la somma necessaria per il ripristino; 2) quella di rimborsare i canoni di locazione che il conduttore non ha potuto percepire. Il loro ammontare è commisurato a tutto il tempo che si è reso necessario per l’esecuzione dei lavori. Ciò in quanto, secondo il ragionamento seguito dagli Ermellini, il canone deve essere corrisposto dall’inquilino fino al rilascio del bene. Se questo, però, sia avvenuto in modo da non rendere disponibile la cosa per il proprietario, il canone dovrà incombere finchè il bene non sia utilizzabile dallo stesso.

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