Cosa succede con il decesso del pensionato alle quote versate dall’INPS al creditore?

ANF INPS indennità

Con il messaggio n. 194 del 18 gennaio 2021, l’Istituto di previdenza sociale spiega cosa succede con il decesso del pensionato alle quote versate dall’INPS al creditore.

Ciò accade perché spesso si procede al pagamento delle quote anticipatamente rispetto al pagamento della pensione stessa. O, ancora, perché il decesso del titolare della pensione, viene comunicato tardivamente.

Queste circostanze, comportano versamenti indebiti nei confronti di terzi. La Redazione illustra ai Lettori i chiarimenti del documento INPS, e come avviene il recupero delle quote versate dall’INPS, dopo il decesso del pensionato al creditore.

Ciò si verifica allorquando, in caso di pignoramenti presso terzi, l’Ente provvede contemporaneamente al pagamento della pensione, e al versamento della quota oggetto del pignoramento. Nonché in ipotesi di contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione.

Tale situazione, fa sorgere, in capo all’INPS, un diritto di credito per le quote di pensione versate ai terzi, in qualità di creditori del pensionato debitore.

L’INPS, pertanto, chiarisce come il recupero delle quote versate a seguito del decesso del pensionato debitore avvenga in modo automatico.

Cosa succede con il decesso del pensionato alle quote versate dall’INPS al creditore

L’INPS spiega che, nell’ipotesi in cui percettore delle quote indebite sia una persona giuridica, titolare di flussi di versamenti mensili, procede in automatico, mediante compensazione.

Il recupero, quindi, avviene automaticamente sui versamenti mensili futuri disposti in suo favore dall’INPS, mediante “UNIPAGA”. In particolare, il recupero avviene sul totale degli importi che spettano al creditore, ovvero a prescindere dal titolo delle singole quote di pensione. La compensazione sarà visibile sul prospetto di rendicontazione che l’INPS invia mensilmente ai creditori.

A tal fine, l’INPS, con il messaggio n.194, invita tutte le società interessate, che ancora non l’abbiano fatto, a registrarsi, inserendo la propria PEC, alla casella all’uopo dedicata.

Nell’ipotesi in cui percettore sia una persona giuridica, non titolare di flussi di versamenti, la restituzione degli indebiti sarà a cura della Struttura territoriale competente. Lo stesso nel caso in cui percettore degli indebiti sia una persona fisica.

 

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