Cosa si rischia in caso di bollette di luce, gas e telefono non pagate?

bollette

Qualcuno potrebbe chiedersi cosa si rischia in caso di bollette di luce, gas e telefono, non pagate. A tal uopo, occorre soffermarsi su quali mezzi di recupero adottano le compagnie erogatrici dei predetti servizi, per recuperare le somme loro spettanti. Quindi, in altri termini, occorre approfondire la tematica relativa agli strumenti giudiziari che la legge mette a disposizione delle società in discorso, per il recupero dl credito. Preliminarmente, si precisa che poiché le società fornitrici sono sempre private e non già pubbliche amministrazioni, non c’è rischio di ricevere una cartella esattoriale. Sicchè, devono avvalersi dei normali strumenti, a disposizione anche dei privati, per il recupero delle somme dovute. Anzitutto, la prima arma di autodifesa da parte loro, consiste nella sospensione del servizio.

Tuttavia, prima di ciò, l’utente deve essere stato diffidato con una raccomandata con la quale gli sia stato dato un termine per adempiere. Infatti, in proposito, la semplice indicazione dell’insoluto indicato nella bolletta successiva, non è sufficiente per procedere. Nello specifico caso della bolletta elettrica, poi, prima della materiale interruzione dell’utenza, si deve procedere con una riduzione graduale della potenza. Inoltre, se l’utente presenta una contestazione scritta contro la bolletta e/o un ricorso all’Autorità Garante, l’utenza non può essergli sospesa prima della definitiva decisione del procedimento.

Conseguenze del mancato pagamento

Sempre in merito al tema relativo a “cosa si rischia in caso di bollette di luce, gas e telefono non pagate”, vediamo, in concreto, quali sono gli strumenti giudiziari e non, attivati dalle compagnie. Di solito, specie nel caso di telefonia, la riscossione degli importi viene affidata a delle società di recupero crediti. Queste sono solite tentare di ottenere il pagamento degli insoluti mediante contatti telefonici o con lettere di sollecito spedite con posta ordinaria.

Dopo questo ulteriore tentativo, il creditore potrebbe agire in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo. Ciò, però, non succede quasi mai, almeno per piccoli importi. In più, se l’utente ha sollevato delle contestazioni fondate, la società erogatrice tende ad evitare di sottoporre le proprie pratiche commerciali o le clausole contrattuali imposte, all’autorità giudiziaria. Ciò in quanto le tecniche di conclusione del contratto non sono mai completamente trasparenti e limpide. Quando, infatti, si tratta di offerte promosse dai call center, alla registrazione telefonica, la società fornitrice deve far seguire la spedizione del contratto. Senonché, quest’ultimo viene inviato con posta semplice o email, senza pertanto che vi sia la prova dell’effettivo ricevimento del documento. Sicché, l’utente potrebbe dire di non aver mai avuto copia delle condizioni generali e di non averle mai firmate. Ciò comporterebbe per la società la necessità di fornire una prova contraria di difficile, se non impossibile, produzione.

Ulteriori conseguenze

Quindi, si ci chiede, a fronte della bolletta non pagata, arriva l’ufficiale giudiziario e il pignoramento? Ebbene, la risposta è negativa. Infatti, le tecniche di convincimento che usano i call center per convincere gli utenti a pagare subito, si basano su affermazioni non sempre corrette e veritiere. Non a caso, la bolletta che viene recapitata non è un titolo esecutivo e non legittima, direttamente, l’esecuzione forzata. Il creditore deve, infatti, preventivamente, farsi rilasciare dal giudice un ordine di pagamento, a mezzo di un decreto ingiuntivo oppure avviare un vero e proprio giudizio ordinario.

Talvolta le società si danno anche a metodi di recupero crediti che l’Antitrust ha definito illegali. Si pensi alla notifica di atti di citazione innanzi ad autorità giudiziarie incompetenti per territorio, perché non collocate presso il foro di residenza del consumatore. Il tutto, al solo scopo di indurre l’utente a pagare prima dell’udienza. In realtà, poi, molto spesso, alla notifica della citazione non segue l’iscrizione a ruolo del giudizio, che è adempimento necessario per la sua sussistenza. Oltre a tutto ciò, occorre considerare, poi, la possibilità di avvalersi della prescrizione che è di 5 anni per le bollette del telefono, mentre è di 2 anni per luce, acqua e gas.  Inoltre, si noti bene, le lettere di sollecito inviate con posta ordinaria non interrompono la prescrizione, al contrario, invece, di quelle inviate con raccomandata.

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