Cosa rischio se non pago l’assegno di mantenimento: come  accedere al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno

assegno di mantenimento

La frequentazione tra figli e genitore non convivente si è portata all’attenzione dei giuristi dopo l’adozione delle recenti  limitazioni alla circolazione delle persone.

Ci si chiede  se la sospensione di molte attività produttive possa giustificare il mancato o ritardato adempimento dell’obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento.

Cosa rischio se non pago l’assegno di mantenimento: come  accedere al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno?

Se già in epoca antecedente all’infido Covid-19 si faceva fatica a far quadrare i conti, figuriamoci ora.

Molti genitori separati, già dal mese di marzo 2020, non sono stati oggettivamente in grado di versare regolarmente l’assegno di mantenimento.

Quali possono essere le conseguenze per il mancato versamento dell’assegno

Le conseguenze per il mancato versamento, integrale o parziale, dell’assegno di mantenimento sono sostanzialmente due:

1.il debito cresce e pertanto, il coniuge beneficiario potrebbe decide di agire per il recupero degli arretrati;

  1. oppure, potrebbe sporgere querela per violazione dell’art. 570 bis c.p..

E’ evidente che se il soggetto onerato a causa delle limitazioni poste dal DPCM non ha potuto svolgere al solito la propria attività lavorativa, commerciale o professionale che sia, o dipendente abbia visto contrarre le proprie entrate stipendiali mensili per la richiesta fatta dal datore di lavoro della cassa integrazione ordinaria, di ciò deve tenersi conto anche in ordine all’obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento e alimenti.

Del resto, ai genitori incombe l’obbligo di mantenere i figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis comma 2 c.c.)

Quindi, se la capacità reddituale ed economica dell’onerato è mutata in ragione delle recenti limitazioni, ciò inevitabilmente, produce ripercussioni sulla determinazione del quantum dell’importo dovuto.

Cosa rischio se non pago l’assegno di mantenimento:  come  accedere al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno

Ove l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento sia disposto da un provvedimento giudiziario, l’onerato non può limitarsi autonomamente a sospendere il pagamento o ridurne l’entità.

Occorre che egli ricorra al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo impostogli, dando prova che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione dei suoi redditi cui è conseguita l’impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento.

Qualora i coniugi per solidarietà familiare riescano a raggiungere un accordo modificativo di quanto stabilito in sede di separazione o divorzio e limitato al periodo emergenziale, dovranno essere comunque autorizzati dal Tribunale.

Non basta, dunque, una lettera del coniuge obbligato oppure un accordo scritto o verbale solo tra i coniugi.

Nell’ipotesi, invece, di conflittualità tra i coniugi, occorre che il genitore obbligato comunichi formalmente al coniuge beneficiario le ragioni dell’impossibilità al versamento.

Si consiglia, pertanto, qualora vi siano i presupposti e per il tramite di un avvocato depositare un ricorso in Tribunale al fine di ottenere un provvedimento di urgenza che autorizzi la riduzione/sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale.

Il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno

A prevederlo in via sperimentale è stata la Legge di Stabilità 2016.

Il Fondo prevede che “Il coniuge in stato di bisogno che non è più in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’art. 156 c.c. per l’inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha la residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo”.

Peccato che il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno era in via sperimentale e dal 2018 non è stato più attivato! Ci si chiede allora se non sarebbe giusto oggi riattivarlo!

Approfondimento

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