Cosa rischia chi fa una denuncia anonima

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Chi volesse sporgere una denuncia in forma anonima rischia qualche ritorsione o può ritenersi al sicuro? Le segnalazioni effettuate alle autorità competenti senza rivelare la propria identità possono avere conseguenze negative per il soggetto che denuncia? Chi intende portare a conoscenza delle Forze dell’ordine un torto subito o un reato a cui ha avuto modo di assistere spesso nutre timori. Perplessità e titubanze sono spesso legate alla paura di dover patire gravi conseguenze soprattutto quando si denuncia reati di cui non si è vittima.

D’altronde quando si sporge denuncia subentra l’obbligo di fornire le proprie generalità all’ufficiale di polizia o al carabiniere o ad un pubblico ministero. Ciò perché il verbale che l’agente stila deve essere firmato dal soggetto denunciante per cui conviene sapere cosa rischia chi fa una denuncia anonima.

L’articolo 333 del codice di procedura penale

Prima di analizzare i rischi cui si espone l’autore di una segnalazione anonima torna utile consultare il dettato giuridico in merito. Il comma terzo dell’articolo 333 del codice penale difatti recita che “delle denunce anonime non può essere fatto uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240”. Ciò equivale a dire che una segnalazione in forma anonima non ha alcun valore e non può essere acquisita per dare avvio ad indagini. Esiste però un’eccezione contemplata nell’articolo 240 secondo cui un giudice, a conoscenza della segnalazione anonima,

potrebbe autorizzare a partire da essa ulteriori investigazioni.

Eventuali ritorsioni

Conservare l’anonimato quando si sporge denuncia espone ad un duplice rischio. Da un lato, nella più parte dei casi la segnalazione in forma anonima resta lettere morta, del tutto priva di conseguenze. Dall’altro, può dare adito ad una querela per cui il soggetto denunciante viene accusato di calunnia. Ciò perché chi riceve una denuncia ha il diritto di conoscere l’identità del soggetto denunciante per potersi difendere.

Il reato di calunnia, stando all’articolo 368 del codice penale, prevede la reclusione da 2 a 6 anni poiché presuppone che il denunciante “incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui tracce di un reato”.

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