Cosa rischia chi convive con una persona con debiti? 

Fisco

Le attività di indagine del Fisco per il recupero del credito, possono arrivare fino al punto di attaccare i conviventi del debitore. Sicchè, chi vive sotto lo stesso tetto con un coniuge, figlio, genitore o convivente che ha contratto debiti con Equitalia, può essere chiamato a rispondere dei debiti altrui. Quindi, in quest’articolo, tratteremo di cosa rischia chi convive cin una persona con debiti. In particolare, è bene sapere che quando si condividono oggetti di valore, all’interno dello stesso appartamento, è meglio stare attenti e prendere le dovute precauzioni. Infatti, detti beni potrebbero essere oggetto di una procedura di recupero, pignoratizia, eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Quest’ultimo, dunque, potrebbe assoggettare a pignoramento arredi, mobili, suppellettili, quadri e altri beni mobili, che si trovino all’interno dell’abitazione in cui vive il debitore. Ciò in quanto i beni che si trovano dentro l’appartamento su indicato, si presumono di proprietà di chi ci vive, ossia del debitore. Tuttavia, vediamo, con precisione quando e come ciò possa avvenire.

Come impedire il pignoramento dei beni

Abbiamo visto cosa rischia chi convive con una persona con debiti. Ora, proseguiamo con l’indicare, quali rimedi è possibile azionare per evitare il pignoramento di beni non appartenenti al debitore. Ebbene, per ostacolare la procedura esecutiva, anzitutto, bisogna informare l’Ufficiale Giudiziario che tutti i beni o alcuni di essi, non sono di proprietà del debitore. Tuttavia, non è sufficiente la mera dichiarazione, in quanto occorre dimostrare quanto si deduce. Infatti, secondo la giurisprudenza, la presenza dei beni mobili nel luogo ove vive il debitore fa presumere che gli stessi siano di sua proprietà, salvo prova contraria.

Questo significa, che, in teoria, l’Ufficiale possa pignorare indiscriminatamente tutto ciò che rinviene nell’appartamento di che trattasi, salvo che si fornisca la prova contraria alla presunzione. A tal uopo, non è sufficiente la dichiarazione del convivente o la testimonianza di un terzo ma occorre fornire una prova documentale. Nella specie, deve trattarsi di un documento con data certa anteriore al pignoramento.

Ad esempio, a tal uopo, non rileverebbe una scrittura privata in cui lo stesso debitore dichiari di aver dato in comodato ad altri il proprio arredo. La scrittura, infatti, per avere valore di prova liberatoria ai fini che qui ci occupano, deve essere stata registrata. Allo stesso modo, neppure la fattura di acquisto è sufficiente allo scopo, se è priva di data certa. Per fornire le prove del caso, comunque, tecnicamente, il proprietario del bene pignorato, dovrà ricorrere al rimedio giudiziale dell’opposizione di terzo all’esecuzione forzata, rivendicando la proprietà dell’oggetto pignorato.

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