Cosa ha stabilito la Legge di Bilancio 2021 per le piccole e medie imprese che prima erano state escluse dai finanziamenti

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Va premesso che il Decreto Rilancio aveva previsto diverse forme di finanziamento per le PMI, che avendo subito le ripercussioni della pandemia, versavano in una grave crisi economica. Tuttavia, non tutte erano riuscite a fruire dei benefici, a causa di debiti accumulati e segnalazioni fatte nei loro confronti presso la Centrale Rischi della Banca di Italia. Al riguardo, vediamo, quindi, cosa ha stabilito la Legge di Bilancio 2021 per le piccole e medie imprese, prima escluse dai finanziamenti. Ebbene, con la stessa si è deciso di destinare alle PMI in difficoltà un fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

Cosa aveva previsto il Decreto Rilancio

Ma, si ci chiede: come erano state finanziate le imprese nel Decreto Rilancio? Segnatamente, l’articolo 26 bis del medesimo, aveva previsto il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura. In altri termini, il decreto metteva in campo uno strumento già esistente. L’art. 15 della legge 108/96 aveva già introdotto tali fondi.

Lo strumento del fondo antiusura

Veniamo, adesso, alla domanda: “cosa ha stabilito la Legge di Bilancio 2021 per le piccole e medie imprese prima escluse dai finanziamenti?”. In realtà, semplicemente, la legge, facendosi carico dell’esclusione dai benefici che era avvenuta precedentemente, è intervenuta a colmare il vuoto di tutela creatosi, per le ragioni anzidette. Senonchè, all’articolo 1, comma 256, la legge di bilancio, n. 178/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, ha risolto il problema.

In che modo? Stabilendo che: “la quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura…,può essere utilizzata dai medesimi Confidi anche per le seguenti finalità:

1) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l’utilizzo dei fondi;

Le garanzie per operazioni di rinegoziazione

2) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

3) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese”. In definitiva, con la introdotta modifica legislativa, si è colmato il vuoto che aveva messo spalle al muro numerose PMI. Quindi, estesa la facoltà di accedere ai finanziamenti anche a quelle imprese che risultavano segnalate a causa di pregresse e gravi situazioni di incaglio. Le medesime, cioè, che in precedenza non avevano ricevuto alcun finanziamento. E che, in assenza di intervento normativo, avrebbero continuato a non poter accedere al credito.

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