Cosa fare se l’inquilino non paga il condominio?

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Nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte ad inquilini che non pagano l’affitto al proprietario di casa. Talvolta, ci si trova, però, di fronte a situazioni in cui l’affittuario non paga le spese condominiali e questo è comunque un problema. Ciò in quanto le spese condominiali fanno parte degli accordi economici che accedono al contratto di affitto, quindi, rientrano anch’esse nell’adempimento contrattuale. Naturalmente, rientra nella libertà delle parti la possibilità di adottare accordi diversi con riguardo a dette spese.

Tuttavia, quando esse sono poste a carico dell’affittuario, rappresenteranno quegli oneri accessori, che vanno adempiuti unitamente al pagamento del canone. Conseguentemente, il loro inadempimento seguirà la sorte del mancato pagamento della somma corrisposta per il godimento del bene. In altri termini, il rimedio concesso al locatore sarà il medesimo di quello che si attiva in caso di mancato pagamento del canone, ossia lo sfratto per inadempimento.

Però, il condominio potrà agire solo verso il locatario per ottenere il pagamento degli oneri condominiali e non già nei riguardi dell’inquilino. Pertanto, l’amministratore, per conto del condominio, non potrà notificare il decreto ingiuntivo all’affittuario ma soltanto al proprietario dell’immobile per il quale sussiste la morosità. Quest’ultimo, a sua volta, attiverà gli strumenti di cui si è fatto cenno.

Cosa fare se l’inquilino non paga il condominio?

Quindi, entrando nel vivo dell’argomento, cerchiamo di indicare, in termini pratici: “cosa fare se l’inquilino non paga il condominio”. Ebbene, come anticipato, si può ricorrere al Tribunale per chiedere la risoluzione del contratto e il contestuale sfratto per morosità. Tuttavia, il ricorso al giudice prevede il superamento di un limite minimo di canoni o oneri non corrisposti.

Sul punto, infatti, la Cassazione ha chiarito che il padrone di casa può intimare lo sfratto, non solo quando l’inquilino risulti moroso nel pagamento del canone d’affitto. Lo può fare anche se la morosità riguardi gli oneri condominiali. Pertanto, devono ricorrere delle condizioni e cioè: se si tratta di locazione ad uso abitativo, l’ammontare dovuto deve superare almeno due mensilità di canone.

Se, invece, si tratta di locazione ad uso commerciale, l’inadempimento deve essere di «non scarsa importanza». In tal caso, la determinazione del questo criterio è rimessa alla discrezionalità del giudice. Quest’ultimo, valuterà, caso per caso, quando ricorre detto tipo di inadempimento, avendo riguardo al valore della morosità accumulata, nonché a quello del contratto e dell’immobile.

Approfondimento

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