Cosa fare per ottenere l’adempimento di una delibera condominiale?

condominio

Ci siamo occupati delle delibere condominiali in precedenti occasioni.

Ad esempio, nell’articolo vizi della delibera assembleare tra normativa di legge ed elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, abbiamo esaminato cosa prevedono le regole ed i principi per impugnare una delibera.

Ma può anche sussistere l’interesse del singolo condomino, invece, in direzione opposta all’impugnativa. Ossia all’attuazione di una delibera già votata con la prevista maggioranza, ma che non viene adempiuta.

In questo caso, come procedere?

Cosa fare per ottenere l’adempimento di una delibera condominiale?

A tale riguardo va considerato che è dovere dell’amministratore del condominio provvedere ai necessari adempimenti.

Ma cosa fare se l’amministratore non attua una delibera già approvata?

La prima cosa da fare, in via generale, è quella di scrivergli.

Meglio utilizzare determinate formalità, come una raccomandata con avviso di ricevimento o la PEC.

Nella lettera si formula specifico invito ad attuare la delibera (precisando i relativi estremi, con riferimento ai vari punti deliberati ed alla data di approvazione, precisando le componenti non attuate).

Nel caso permanga l’inadempimento, potrebbe essere inviata una seconda comunicazione rafforzativa, con avviso che in caso di inottemperanza si adiranno le vie legali.

Il rimedio legale

Esiste infatti un preciso rimedio legale.

Non è previsto dalle specifiche norme del codice civile in materia di condominio negli edifici. Ma le norme dettate per la comunione in generale si applicano, in quanto compatibili, anche per il condominio negli edifici.

Si deve pertanto ritenere applicabile anche l’art. 1105 del codice civile, il cui ultimo comma prevede anche che se la deliberazione adottata non è eseguita, ciascun partecipante possa ricorrere all’autorità giudiziaria e che questa provveda in camera di consiglio, potendo inoltre nominare un amministratore.

L’azione per l’adempimento della delibera è quindi prevista per ogni singolo condomino, e da qui scaturisce proprio un diritto all’adempimento.

Le delibere cadono in prescrizione?

A fronte di tale diritto, sorge la questione se una delibera cada in prescrizione.

Il codice a tale riguardo non fornisce indicazioni specifiche, e da qui l’esigenza di una attenta ermeneutica, sottesa alla ratio dell’istituto.

Ad avviso di chi scrive, non si capisce perché non dovrebbe essere soggetto a prescrizione anche il diritto all’attuazione delle delibere.

Quale termine di prescrizione?

La prescrizione ordinaria è decennale, ma talora può essere previsto un diverso termine per casi specifici.

Tra questi ultimi non è prevista la prescrizione in materia di delibere assembleari, pertanto si dovrebbe applicare l’ordinario termine decennale.

Secondo altra corrente interpretativa, non si dovrebbe invece parlare di prescrizione, in tale materia, ma di utilità nell’adempimento, che potrebbe venir meno anche prima della scadenza del termine decennale.

Ad avviso di chi scrive, invece, tale concetto di utilità è in parte analogo a quelli di oggetto lecito o impossibile.

È infatti evidente che l’attuazione di una delibera debba essere sempre lecita e possibile. E, parimenti, chi agisce per ottenerla, deve ovviamente avere un interesse all’attuazione.

Ma sempre che venga richiesta entro i 10 anni.

A proposito di cosa fare per ottenere l’adempimento di una delibera condominiale, occorre infatti considerare che la prescrizione ha la finalità di definire le questioni giuridiche entro un certo termine, per non lasciarle irrisolte, anche nel caso in cui vi possa essere un interesse oltre il termine di prescrizione. Pertanto non si ritiene comunque consentito attuare una delibera oltre il termine di prescrizione, in base ai principi superiormente esposti.

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