Cosa fare in caso di notifica di un atto giudiziario nel mese di agosto

divorzio

Cosa fare in caso di notifica di un atto giudiziario nel mese di agosto

Si può verificare che proprio durante la nostra beata vacanza ci viene notificato un atto giudiziario. Certo, in periodo estivo è qualcosa di maggiormente fastidioso ma vediamo cosa fare se si riceve un atto nel mese di agosto. Fortunatamente, la legge consente un certo respiro mediante la sospensione feriale dei termini. Il periodo di riferimento è quello che va dal 1° al 31 agosto. Tuttavia, va preliminarmente chiarito che detta sospensione non vale per tutti i tipi di atti e procedure.

Sospensione feriale dei termini

Quindi, se un termine di scadenza cade nel periodo che va dal 1° al 31 agosto, opererà la sospensione feriale dei termini. Ciò significa che il periodo di sospensione non rientra nel computo dei termini legali e che questi vengono computati solo prima e dopo detto periodo. Quindi, i giorni che vanno dal 1° al 31 agosto non si calcolano e riprendono a decorrere dal 1° settembre. Ad esempio, se un termine scade il 10 agosto, esso viene differito al 10 settembre. Se però il 1° settembre è festivo, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo. La giurisprudenza precisa, inoltre, che il 1° settembre si calcola sempre nel termine. Precisato, dunque, come vengono calcolate le scadenze, occorre precisare quali procedimenti e correlativamente quali termini sono soggetti a sospensione. Ciò, naturalmente per capire, effettivamente, cosa fare in caso di notifica di un atto giudiziario nel mese di agosto.

Quando non opera la sospensione feriale

Per alcuni tipi di atti e di processi non c’è la sospensione feriale. Essi sono: – l’opposizione all’esecuzione forzata o agli atti esecutivi; – termine di efficacia di un precetto; – procedimenti cautelari nella fase sommaria; – termine per proporre azione di reintegrazione o spoglio; – cause in materia di lavoro; – cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; – opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro; – fase sommaria nei procedimenti di sfratto; – cause civili inerenti a obblighi alimentari; – amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; – procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; – negoziazione assistita per i casi di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni; – querela di falso, anche se proposta in via incidentale e non principale in una controversia di lavoro o di previdenza. Per tutti gli altri atti, è bene sapere che opera la sospensione feriale.

Consigliati per te