Cosa deve contenere il verbale Legge 104 per le agevolazioni fiscali?

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Per ottenere le agevolazioni fiscali destinate ai disabili il verbale della Legge 104 deve contenere apposite indicazioni normative. Da qui nasce la confusione, perché, secondo il cosiddetto Decreto “Semplifica Italia”, i verbali rilasciati dalle commissioni mediche devono attenersi a indicazioni precise. Quindi, cosa deve contenere il verbale Legge 104 per le agevolazioni fiscali? Si tratta dell’esistenza dei requisiti sanitari per handicap, invalidità, sordità, cecità e disabilità che permettono di fruire delle agevolazioni. Verifichiamo le tipologie delle “voci fiscali” in base alle condizioni sanitarie e alla natura del verbale per handicap ai sensi della Legge 104.

Cosa deve contenere il verbale Legge 104 per le agevolazioni fiscali?

A seconda della natura del verbale e delle condizioni sanitarie cambiano le “voci fiscali”. Esaminiamo le voci che deve contenere il verbale Legge 104, handicap e disabilità.

I verbali di handicap devono contenere i seguenti requisiti attestabili in base alle menomazioni.

Menomazioni motorie:

a) soggetto invalido con difficoltà di deambulazione sensibilmente ridotta, ai sensi del DPR n. 495/1992 articolo 381;

b) invalido con grave difficoltà di deambulazione e affetto da pluriamputazioni, ai sensi della Legge 388/2000 articolo 8;

c) soggetto portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie in modo permanente, ai sensi della Legge 449/1997 art. 8.

Sensoriali:

a) i soggetti non vedenti ai sensi della Legge 488/1999 art. 6, che possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 342/2000 all’articolo 50;

b) ipovedenti medio-grave ai sensi della Legge 138/2001 art. 5;

c) ipovedente lieve ai sensi della Legge 138/2001 art. 6.

Cosa fare se il verbale non contiene le voci fiscali?

Nel caso in cui, il verbale sanitario non riporti il riconoscimento della Legge che dà diritto alle agevolazioni fiscali, il disabile può presentare domanda all’INPS. La domanda consiste nella verifica dei requisiti sanitari per apportare l’integrazione al verbale.

Inoltre, se il verbale è precedente al 9 febbraio 2021 (entrata in vigore del Decreto Legge n. 5), bisogna presentare una nuova domanda per il riconoscimento

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