Controlliamo il mutuo perché potrebbe essere nullo e potremmo non dovere più nulla alla banca

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Ci sono varie cause che possono portare alla nullità di un mutuo fondiario. Tra queste, quella relativa all’eccessivo finanziamento. Esatto, un istituto finanziario potrebbe concedere più fondi di quelli dovuti per legge per l’acquisto di un immobile. In questo caso quel prestito potrebbe essere nullo e si potrebbe non dovere nulla alla banca.

In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa indicano perché un mutuo fondiario potrebbe essere invalido. Quindi controlliamo il mutuo perché potrebbe essere nullo e potremmo non dovere più nulla alla banca.

La sentenza che dichiara nullo un mutuo per eccesso di finanziamento

Il 27 gennaio di quest’anno il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso una sentenza che farà parlare a lungo. Nella sentenza il Tribunale ha dichiarato nullo il mutuo emesso da una banca a una società costruttrice per una condizione incredibile. Il prestito è stato considerato nullo per eccesso di finanziamento.

La banca aveva erogato un prestito superiore all’80%, superando un limite imposto dalla norma 38 del Testo Unico Bancario. A seguito di questa violazione alla banca è stato impedito di procedere alla vendita all’asta degli immobili delle società. Questa nel frattempo aveva cessato di pagare il mutuo.

Cosa dice la legge bancaria al proposito

Può sembrare una sentenza incredibile eppure applica alla lettera l’articolo 38 del decreto n. 385 del 1° settembre del 1993. Questo articolo definisce cosa sia il muto fondiario e lo distingue dal mutuo di scopo. Il primo è un finanziamento per l’acquisto di un immobile che prevede una forma di garanzia. Questa è l’ipoteca, che la legge impone dover essere di 1° grado.

Controlliamo il mutuo perché potrebbe essere nullo e potremmo non dovere più nulla alla banca

Un mutuo fondiario ha una durata che può arrivare fino a 30 anni e non può superare l’80% del valore dell’immobile. In caso di mutuo superiore all’80%, l’ente erogatore del finanziamento deve ottenere un’ulteriore forma di garanzia, per esempio una fideiussione o una polizza. Senza queste ulteriori garanzie, in caso di eccesso di finanziamento, il contratto deve considerarsi nullo. Così si è espressa anche la 1° sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza del 13 novembre 2019 – 21 gennaio 2020, n. 1193.

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