Contributi volontari INPS pagati in ritardo sono utili alla pensione

INPS

Con l’epidemia Covid molti contribuenti non sono riusciti a pagare i contributi volontari in tempo. La circolare INPS n. 34 del 22 febbraio 2021 rende noto che i contributi volontari in ritardo fino ad un massimo di due mesi sono validi ed accettati per la pensione. Prima della pandemia le somme versate in ritardo non potevano essere considerate e l’INPS le doveva rimborsare. Ma vediamo come i contributi volontari INPS pagati in ritardo sono utili alla pensione.

Nuove disposizioni

Le nuove disposizioni INPS, contenute nella circolare n. 34/2021, precisano che i contributi volontari pagati in ritardo sono validi. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato entro due mesi successivi la scadenza e non oltre il 28 febbraio 2021. Ribaltando così quello che prevede la normativa, che impone il pagamento entro il trimestre successivo.

Inoltre, il termine di pagamento è perentorio. Infatti, i contributi volontari pagati in ritardo sono rimborsati dall’INPS senza interessi. Il contribuente invece del rimborso può chiedere all’ente l’imputazione al trimestre successivo.

Contributi volontari INPS pagati in ritardo sono utili alla pensione

La deroga investe i contributi volontari INPS, sono esclusi i versamenti alle casse professionali. Il periodo temporale dei contributi volontari intercorre dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Quindi, l’INPS riconoscerà la validità dei versamenti volontari per il diritto e la misura per tutti i contribuenti. L’unica condizione è che il ritardo deve essere massimo di due mesi rispetto alla scadenza originaria.

Ad esempio, rientra in questa casistica un contribuente che ha versato il 15 novembre il contributo IVS in scadenza il 30 settembre 2020 (riferito al trimestre di aprile, maggio e giugno 2020). Senza la deroga, l’INPS doveva restituire la somma versata in ritardo oppure, su richiesta del contribuente, imputarla al trimestre successivo.

Invece, con la deroga, i contributi, anche se pagati in ritardo, sono considerati validi ai fini pensionistici, sia per il diritto sia per la misura.

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