Conseguenze del mancato pagamento o errore nel pagamento dell’IMU

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Lo scopo del Fisco è sempre quello di indurre il contribuente a pagare spontaneamente le imposte. Quindi, se il contribuente non paga un’imposta o commette un errore di qualsiasi tipo nella procedura di adempimento, è sempre consentito pagare, seppure in ritardo. Quindi, consideriamo l’ipotesi in cui non si sia pagata l’IMU per dimenticanza o altri motivi, e si intende pagarla anche se in ritardo.

Dunque, in questo caso, si può ottemperare a tanto, utilizzando il modello F24 e corrispondendo sanzioni e interessi unitamente all’importo dovuto. Tuttavia, bisogna dare atto di talune differenze nella modalità di pagamento per chi è in mora. Vediamo, quindi, nel dettaglio, quali sono le conseguenze del mancato pagamento o errore nel pagamento dell’IMU.

Come si può rimediare al mancato pagamento

Quindi, in tema di conseguenze in In caso di mancato pagamento, il ravvedimento può avvenire in tre modi. Quello più veloce, detto, appunto, “sprint”, consiste nell’effettuare il saldo entro 14 giorni dalla scadenza e prevede una sanzione pari allo 0,2% della tassa per ogni giorno di ritardo. La seconda modalità è quella cd. “breve”, che ricorre quando il pagamento viene effettuato entro un mese dalla scadenza. Essa prevede una sanzione del 3% dell’importo IMU dovuto.

Infine, abbiamo il ravvedimento a più lungo termine, cioè, entro un anno dalla scadenza, che prevede una sanzione del 3,5% dell’imposta. In tutti e tre i casi, come anticipato, è necessario aggiungere alle sanzioni previste, gli interessi legali, pari al 2,5% su base annuale. Successivamente, cioè, trascorso il termine di un anno, la sanzione comminata è pari al 30% dell’imposta.

L’ipotesi di errore nel pagamento

Quindi, esaminando le conseguenze del mancato pagamento o errore nel pagamento dell’IMU, vediamo cosa accade in questa seconda ipotesi. Se, ad esempio, il contribuente commetta un errore nell’indicazione del codice ente, cosa succede? In tal caso, occorre andare a vedere cosa stabilisce il Comune di competenza.

Alcuni di essi hanno stabilito, ad esempio, che “restano validi e non sanzionabili i versamenti eseguiti (…) a concessionario e/o ad altro comune”. In tal caso, si avrà la salvezza del pagamento scorrettamente eseguito. Diversamente a dirsi, occorre chiedere il rimborso della somma al Comune che non era legittimato a riceverla e versarla, invece, a favore dell’ente avente diritto.

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