Condominio: che diritti informativi ha il singolo condomino?

amministratore di condominio

Mi sono già occupato in precedenti articoli di alcune questioni condominiali. Ad esempio qui. Oggi esaminiamo un fenomeno condominiale che, prima dello stop alle riunioni imposto per legge, si era sempre più diffuso. Quello degli ordini del giorno molto sintetici, forse troppo, relativi agli argomenti da trattare in assemblea.

Condominio: che diritti informativi ha il singolo condomino?

Secondo taluni indirizzi interpretativi, anche questi ordini del giorno sono pienamente legittimi, per convocare un’assemblea.

In taluni casi, si devono invece ritenere una compressione dei diritti del singolo condomino, se talune sue richieste informative non vengono soddisfatte.

Intanto perché talune questioni, soprattutto se articolate e complesse (come ad esempio quelle relative a certi interventi tecnici), potrebbero non essere sufficientemente chiare. Inoltre bisogna considerare che partecipare ad una riunione è espressione soprattutto di due fondamentali diritti: quello di decidere, intanto, se partecipare o meno. Pertanto, in assenza di alcune precisazioni, il condomino potrebbe essere nell’impossibilità di capire se siano questioni che al medesimo interessino o meno.

Un esempio pratico

Ad esempio, potrebbe essere assente per un certo periodo dal comune dove è situato il suo condominio. Pertanto, la circostanza, ad esempio, se certi lavori comportino accesso o meno nelle singole unità, potrebbe essere per il medesimo rilevante, da cui l’importanza che vengano precisate le modalità di intervento, tali da comportare o meno, appunto, la presenza dei condomini.

Inoltre partecipare ad una assemblea non significa solo decidere. Ma anche cercare di argomentare a favore della propria posizione, pro o contro il punto all’ordine del giorno, in modo tale da tentare di portare gli altri condomini a votare in modo concorde con quanto ritenuto opportuno. Ed anche tale diritto non si può esercitare, se determinate caratteristiche dei singoli punti non sono conosciute prima dell’assemblea.

Una possibile conseguenza

Una possibile conseguenza potrebbe essere la seguente.

Il singolo condomino riceve una sintetica comunicazione dell’odg di una assemblea, e domanda chiarimenti prima della riunione.

Ad esempio viene indicata una serie di interventi tecnici, con un generico richiamo ad un capitolato non meglio precisato.

Di qui il diritto di domandare chiarimenti tecnici ed il dovere dell’amministratore di fornire tali info.

Se l’amministratore non lo fa, personalmente riterrei non integrato l’odg.

L’amministratore potrebbe ritenere che, tanto, del tutto se ne discuterà in assemblea.

Ma sarebbe un’opinione errata. Intanto perché il singolo condomino non è obbligato sul medesimo punto a recarsi a più riunioni, come dovrebbe fare secondo quanto vorrebbe l’amministratore. Cioè recarsi ad una prima riunione per sapere di cosa si tratti, e poi alle successive per decidere.

Condominio: che diritti informativi ha il singolo condomino? Deve essere in grado di avere le info richieste prima, in modo da poter far valere le proprie analisi e considerazioni, già elaborate prima della riunione. Se del caso, potrebbe anche decidere di rivolgersi preventivamente ad un tecnico del settore, nel caso volesse fargli valutare questioni tecniche di una certa complessità, come nel caso di un capitolato articolato e difficile da comprendere per chi non sia del mestiere.

Quindi, prima ovvia conseguenza di quanto sopra esposto, è il diritto del condomino di domandare all’amministratore info integrative e, nel caso queste non fossero fornite, si potrebbe considerare non comunicato l’odg prima dell’assemblea.

Con conseguente vizio di legittimità della riunione che si tenesse, non preceduta dalle info richieste.

Le informazioni fornite dall’amministratore

Invece, che valore hanno eventuali informazioni rese dall’amministratore sull’ordine del giorno?

Evidentemente, integrano certi punti all’ordine del giorno, che diversamente sarebbero troppo sintetici, da cui le richieste informative del singolo condomino.

Come tali, si dovrebbero considerare vincolanti, proprio in quanto informazioni che precisano meglio cosa, in modo maggiormente sintetico, già oggetto delle comunicazioni sui prossimi punti da discutere in assemblea.

Pertanto, sono da considerare come si trattasse di informazioni già originariamente scritte nella comunicazione inviata dall’amministratore, quindi parte integrante ed essenziale dello stesso ordine del giorno.

E le relative delibere non potranno discostarsene, pena l’illegittimità delle medesime, se difformi rispetto a quanto comunicato anche solo su richiesta del singolo condomino.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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