Con questa clausola inserita nel contratto d’affitto si possono risparmiare migliaia di euro

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Il recente DPCM ha rigettato nel panico migliaia di cittadini titolari di contratti d’affitto. Questo vale sia per gli affitti di un’abitazione uso residenziale, sia per coloro che hanno sottoscritto un contratto di locazione per attività economiche. È, ad esempio, il caso di piccoli laboratori artigianali, attività commerciali o studi di liberi professionisti.

Il legame tra il DPCM e gli affitti è forte ed esistente. Imponendo la chiusura delle attività, o la limitazione oraria delle loro attività, nelle zone rosse e nelle restanti, vi sono delle ripercussioni sulle tasche degli interessati.

Si tratta, infatti, di continuare a pagare pigioni per uno stabile non utilizzato, ovvero viene a mancare il reddito con cui pagare l’affitto di una casa. Tuttavia, con questa clausola, inserita nel contratto d’affitto, si possono risparmiare migliaia di euro e provare a riequilibrare la situazione. Vediamo di che si tratta.

La clausola contrattuale legata all’evoluzione Covid

In questo periodo di profonda incertezza, prima di firmare un contratto d’affitto, è bene premunirsi contro possibili scenari avversi.

Ad esempio, un eventuale DPCM sorto in conseguenza della pandemia da Covid, porta quasi sempre o a chiusure totali o a limitazioni delle ore produttive per la propria attività. Certo, va evidenziato come lo stesso legislatore nei vari Decreti è sempre venuto incontro alle difficoltà delle attività economiche chiuse. Un esempio, al riguardo, è dato appunto dal credito d’imposta concesso per gli affitti.

Tuttavia, se si sta per firmare un nuovo contratto d’affitto una buona regola sarebbe quella di inserire e firmare nello stesso la c.d. “clausola Covid”. Nel linguaggio giuridico essa è nota con l’espressione “clausola di forza maggiore”.

Consiste in una previsione a priori di una futura revisione delle condizioni economiche laddove eventi terzi ed esterni dovessero far mutare lo scenario di base. Ossia consentono di evitare di continuare a pagare le pigioni pretese in condizioni di normalità anche in caso di eventi estremi, come un lockdown, per esempio.

Si tratta di una clausola che conviene a locatore e locatario. Si evita, ad esempio, la possibilità di un conduttore moroso, con tutti gli strascichi legali del caso.

Rimodulare le condizioni economiche del contratto

Ovviamente, la clausola non consiste nel dispensare l’affittuario dal pagamento dei fitti. Quanto, invece, nel modulare l’entità degli stessi in funzione del concreto danno commerciale subito.

In tutti questi casi, la migliore soluzione è la reciproca comprensione delle parti in causa. La quale può, appunto, addivenire a nuovi lidi, a nuove condizioni che salvaguardino i diritti e i doveri di entrambe le controparti.

Ad esempio, si può procedere a una constatazione del danno e susseguente riduzione della pigione.

Un possibile esempio

L’esempio per eccellenza è quello offerto dal ristorante. È risaputo che il grosso del loro fatturato viene fatto di solito a cena e nei festivi e prefestivi. Ora, se in una data zona geografica si prevede, ad esempio, la chiusura anticipata alle 18 o alle 21, è ovvio che il danno di fatturato sarà notevole.

In questi casi sarebbe molto utile che le due controparti firmino un contratto che prevedesse possibili ri-modulazioni degli affitti. Questo è, appunto, possibile mediante l’introduzione nel contratto della clausola di salvaguardia, ormai dai più ribattezza come clausola Covid.

In un capoluogo di provincia un contratto d’affitto di un locale di 150 mq, adibito a ristorante, arriva a costare parecchie migliaia di euro. Quindi, con questa clausola, inserita nel contratto d’affitto, si possono risparmiare migliaia di euro.

Contratti d’affitto ad uso abitativo

Il discorso vale anche per i contratti ad uso abitativo. In questo caso, la difficoltà può essere legata alla perdita di un posto di lavoro o alla drastica riduzione del proprio stipendio/fatturato. Anche in quest’ipotesi l’espressa indicazione di una simile clausola può sollevare le parti in causa. E condurre conduttore e locatore ad imboccare una delle possibili opzioni. Ossia riduzione della pigione, sospensione del contratto o rinegoziazione dello stesso.

Il caso potrebbe risultare più complicato per i contratti d’affitto stipulati ante-Covid, moltissimi dei quali non contengono simili clausole.

In simili contesti, se il danno è evidente e palese, la migliore via d’uscita è la concertazione reciproca. L’alternativa, infatti, è imbarcarsi in querelle giudiziarie che, ai tempi del Covid, è azzardato dire quando potrebbero terminare.

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