Con la morte dei genitori non sarà possibile dividere tra gli eredi i beni, se la pratica di condono non è completata

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Capita spesso nella vita di tutti i giorni che, a seguito della morte dei genitori, non si raggiunge un accordo tra fratelli per la divisione eredità.

Quante volte infatti succede che i beni immobili ereditati dai genitori defunti, rimangono abbandonati per anni. Di conseguenza, non essendoci accordo tra gli eredi, e trattandosi di beni indivisibili, bisogna per forza rivolgersi al Tribunale per chiedere la divisione giudiziale. Scelta quest’ultima che determina un dispendio di spese. Che succede allora se non c’è accordo su come dividere l’eredità?

Con la morte dei genitori non sarà possibile dividere tra gli eredi i beni, se la pratica di condono non è completata

Non essendoci accordo, il bene non si può né vendere, né dividere tra eredi.

Quindi, il più interessato, può solo rivolgersi ad un legale. Quest’ultimo con un atto di citazione cita in giudizio gli altri coeredi, dinanzi al Tribunale competente. Ovvero, quello del luogo in cui si trovano i beni da dividere tra gli eredi.

Con questo atto quindi non si fa altro che chiedere al Tribunale che venga dichiarata la divisione del bene e quindi di fare ciò che non si è riusciti ad ottenere bonariamente.

Spesso, come si diceva innanzi, si tratta di beni che sono indivisibili. Pensiamo infatti ad una abitazione. Non la si può certo suddividere in quote per quanti sono gli eredi.

Che succede se il bene da dividere è una abitazione?

Ebbene, il Tribunale trattandosi di bene indivisibile, ai sensi dell’art. 788 c.p.c., ne ordina la vendita tramite un professionista delegato. Il ricavato sarà ripartito tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.

Ma attenzione prima di intraprendere questi tipi di giudizi.

Se il bene di cui si chiede la divisione è stato in passato oggetto di condono, e la pratica non è stata completata, questo rende nullo l’atto di scioglimento della comunione ereditaria.

Ecco, quindi che con la morte dei genitori non sarà possibile dividere tra gli eredi i beni, se la pratica di condono non è completata. Questo perché il mancato completamento del condono, rende nullo l’atto di divisione.

Infatti, secondo l’art. 46 del DPR 380/2001 e dell’art. 40 della L. 47/1985, la normativa stabilisce che è impossibile procedere allo scioglimento della comunione ereditaria dell’immobile, se non si conclude prima la pratica di condono.

E se la causa è già iniziata? Quale è il rischio che si corre in questo caso?

Potrebbe accadere che solo dopo aver intrapreso il giudizio, per chiedere la divisione di un bene, viene a galla che la pratica di condono relativa a quel bene, non è mai stata completata.

Il primo rischio è che il Giudice potrebbe pronunciarsi sulla questione preliminare senza entrare nel merito della questione. Nella pratica quindi si perde altro tempo perché si viene invitati a completare prima l’iter del condono.

L’altro rischio, da non trascurare, è che nel momento in cui il giudice si pronuncia sulla questione preliminare, potrebbe condannare alle spese di giudizio chi ha intrapreso la causa per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria. Anche senza prima accertarsi se relativamente al bene da dividere fosse stato completamento dell’iter del condono.

Bisogna quindi fare molta attenzione e documentarsi prima di intraprendere questo tipo di azione legale.

Abbiamo visto infatti come il mancato pagamento delle somme dovute a seguito di richiesta di condono, e dunque il mancato completamento della pratica del condono stesso, rende nullo l’atto di scioglimento della comunione ereditaria.

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