Con che tipo di invalidità si ha diritto all’assegno di accompagnamento INPS

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La persona che si ritrova in una condizione di handicap particolarmente limitante, può richiedere alcune forme di sostegno assistenziale-economico all’INPS. Come abbiamo più volte trattato nelle nostre pagine, la richiesta di alcune particolari forme di beneficio è compilabile soltanto quando si possiedono gli effettivi requisiti. In questa guida, i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi mostreranno nello specifico con che tipo di invalidità si ha diritto all’assegno di accompagnamento INPS. Vediamo allora quali sono gli elementi che caratterizzano l’acquisizione del diritto alla quota mensile e quali sono gli aspetti peculiari rispetto alla pensione di invalidità.

Invalidità e accompagnamento: in cosa sono differenti?

Nel mare magnum dei trattamenti assistenziali e previdenziali che si rivolgono alle persone invalide o con handicap, è possibile talvolta cadere in confusione. In questo senso, allora, quello che in questa sede ci interessa chiarire è capire con che tipo di invalidità si ha diritto all’assegno di accompagnamento INPS. Molti Lettori avranno sentito dire che il diritto all’assegno di accompagnamento scatta automaticamente al raggiungimento del 100% di invalidità. Ebbene, questa non è una risposta completamente vera in quanto non sempre una invalidità totale matura il diritto all’assegno di accompagnamento. La ragione è semplice.

Il principio che è alla base dell’assegno mensile di accompagnamento si fonda sulla impossibilità o incapacità della persona con handicap a deambulare o a svolgere le attività quotidiane. Esistono casi in cui queste abilità non sono compromesse benché si abbia una invalidità al 100%. Ecco perché il grado di invalidità non rappresenta un diretto presupposto per l’accompagnamento. Vediamo, dunque di capire bene come l’accompagnamento si connette alla condizione non autosufficienza del soggetto.

Con che tipo di invalidità si ha diritto all’assegno di accompagnamento INPS

Una premessa doverosa, in questi casi, riguarda la differenza che intercorre tra 3 termini importanti in questi casi: invalidità, handicap e non autosufficienza. L’invalidità descrive una riduzione della capacità lavorativa che deriva da menomazione o infermità. Questo significa che per valutare la capacità lavorativa si possono considerare persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Questo si traduce eventualmente nel riconoscimento dell’invalidità civile come stabilisce la Legge n. 118 del 30 marzo 1971. L’handicap, invece, descrive uno svantaggio sociale che consegue la menomazione o l’infermità. Questo significa che tale minorazione si traduce in difficoltà di relazione, di apprendimento o di integrazione lavorativa. Il caso della non autosufficienza, da ultimo, indica la permanente impossibilità di svolgere atti della vita quotidiana o la permanente impossibilità a deambulare senza un accompagnatore.

Come potrete osservare, queste condizioni possono in alcuni casi sovrapporsi o essere singolarmente presenti negli individui. Come abbiamo detto poc’anzi, l’assegno di accompagnamento si connette proprio alla non autosufficienza del soggetto. Ecco perché il riconoscimento di invalidità totale talvolta non è sufficiente per l’acquisizione del diritto. Inoltre, c’è da dire che mentre l’invalidità civile si circoscrive all’età lavorativa, l’assegno di accompagnamento coinvolge ogni età ed è indipendente dal reddito del richiedente.

Pertanto, chi è invalido al 100% potrà richiedere l’assegno di accompagnamento solo se: risulta anche incapace di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o è incapace di svolgere gli atti di vita quotidiana. La stessa regola vale anche per chi ha la 104, quindi risulta portatore di handicap. Si ricorda, a tal proposito, che l’ammontare dell’assegno di accompagnamento corrisponde a 520,29 euro mensili.

Approfondimento

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