Commissioni bancarie non dovute: 100.000 euro di rimborso

titoli bancari

La redazione di Proiezionidiborsa è impegnata a dare ai lettori informazioni utili a far valere i propri diritti. Pochi giorni fa, abbiamo dato notizia dell’esposto presentato a CONSOB sulle presunte pratiche di istituti che avrebbero precompilato alcuni moduli dei loro clienti. Oggi approfondiremo una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha condannato una banca a rifondere di 100.000 euro una cliente. L’organo giurisdizionale del capoluogo marchigiano ha riconosciuto le ragioni di un’anziana correntista in materia di commissioni bancarie non dovute. E’ sempre importante controllare i propri estratti conto e verificare i singoli movimenti. Ogni operazione deve essere ordinata dal cliente e coerente con le sue esigenze, competenze e disponibilità.

Commissioni bancarie non dovute: la sentenza di Ancona

La discussione riguarda una lunga serie di operazioni eseguite dalla banca finalizzate unicamente a percepire commissioni. La ricorrente avrebbe eseguito un numero elevatissimo di compravendite sui mercati senza una vera logica. Se non quella di dover corrispondere alla banca le relative commissioni. Il ricorso della correntista si è basato sulla mancata sottoscrizione del contratto quadro di intermediazione finanziaria. Questo documento obbligatorio disciplina i diversi servizi che l’intermediario offre al cliente. Il verdetto di Ancona ricorda la sentenza 754/2017 del Tribunale di Mantova. In quel caso la banca venne condannata per aver venduto ad un cliente obbligazioni Lehman Brother in maniera impropria. Il contratto quadro di negoziazione titoli risultava infatti privo dei requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge.

Le tutele per i consumatori

La Corte d’Appello di Ancona ha disposto la nullità del contratto e, di conseguenza, il rimborso delle commissioni versate. Si tratta di una sentenza estremamente importante al fine della tutela dei consumatori nel rapporto con gli intermediari finanziari. Il giudice ha ribadito l’obbligo per le banche di illustrare chiaramente le singole operazioni di investimenti. Nonché di verificarne i requisiti di adeguatezza e appropriatezza sulla base del questionario MIFID sottoscritto dalla clientela. Ricordiamo che tutti gli intermediari finanziari devono sottoporre periodicamente un questionario ai clienti. I correntisti possono così indicare alla banca il proprio profilo di rischio e gli obbiettivi di investimento. Queste indicazioni saranno tassative per le banche che non potranno proporre operazioni al di fuori di questo perimetro. E non potranno mai effettuare modifiche ad hoc per rendere adeguato un determinato investimento.

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