Come sospendere il mutuo prima casa: ultime novità e chiarimenti

mutuo

Tra le agevolazioni previste dal decreto Cura Italia, c’è la possibilità di chiedere la sospensione del mutuo.

Il beneficio consiste nello stop al pagamento fino ad un massimo di 18 rate del mutuo ed è rivolto ai lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di Partita Iva e riguarda i mutui per l’acquisto della prima casa per un valore massimo dell’immobile di 250mila euro.

Per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre) è stato eliminato anche il tetto di 30mila euro di reddito Isee necessario fino al decreto cura Italia (18/2020) per accedere alla misura.

Come sospendere il mutuo prima casa

I chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni hanno confermato che:

la sospensione del mutuo può essere richiesta solo al verificarsi di determinate situazioni di temporanea difficoltà:

1)la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o la cassa integrazione superiore a 30 giorni;

2)la cessazione del lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;

3)la morte del titolare del mutuo o il riconoscimento di grave handicap o invalidità superiore all’80%;

4)la riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21 febbraio 2020 per gli autonomi.

Il verificarsi delle circostanze di cui sopra, devono essere conseguenti all’emergenza da coronavirus.

Questo significa che chi ha perso il lavoro a gennaio prima che l’epidemia interessasse ufficialmente il nostro paese, non avrà diritto a questa agevolazione.

Come presentare la domanda di sospensione del mutuo

Come sospendere il mutuo prima casa?  Ecco l’iter da seguire.

La domanda per accedere al beneficio va presentata direttamente in banca.

E’ necessario compilare il modulo dedicato disponibile anche sul sito Consap ed allegare la seguente documentazione.

La documentazione necessaria per accedere al beneficio;

Lavoratori dipendenti: la dichiarazione dell’azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;

collaboratori: la dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro;

autonomi e liberi professionisti: l’autocertificazione in cui si attesta di aver subito la riduzione di un terzo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, facendo riferimento all’ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione dell’attività per le disposizioni legate all’emergenza coronavirus.

Chi decide sulla sospensione

Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la Consap, cioè la società pubblica che gestisce l’agevolazione.

La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La sospensione degli interessi di mora avverrà dal momento della domanda.

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