Come si ripartiscono le spese condominiali tra locatore e conduttore nel contratto di locazione

spese condominiali

Quando si parla di contratto di affitto, ci sarà capitato di pensare quali spese sono a carico dell’uno e quali a carico dell’altra parte contrattuale. In particolare, è interessante sapere come si ripartiscono le spese condominiali tra locatore e conduttore, nel contratto di locazione. All’uopo, a Legge sull’Equo Canone, n. 392/1978, chiarisce quali sono i rispettivi oneri, sempre se le parti non prevedano diversamente. Rispettivamente, sono a carico dell’affittuario tutte le spese di manutenzione ordinaria. Nello specifico, salvo patto contrario, si tratta di quelle relative:

1) al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore;

2) alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica;

3) al riscaldamento e condizionamento dell’aria;

4) allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni;

5) al servizio di portineria, nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Invece, sono a carico del padrone di casa, in generale, tutte le altre spese ed, in particolare, quelle di manutenzione straordinaria. Tale è quella che, a differenza della manutenzione ordinaria, comprende quelle riparazioni non prevedibili e di costo non modico. In altri termini, si tratterebbe più che altro, di quelle riparazioni eccezionali nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio. Si pensi a quelle connotate da una certa urgenza ed entità, necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza.

Chi le deve materialmente pagare al condominio ed entro quanto tempo

Chiarito, dunque, come si ripartiscono le spese condominiali tra locatore e conduttore, nel contratto di locazione, vediamo come deve avvenire il pagamento. Ebbene, sul punto, si specifica che anche se il conduttore è tenuto a pagare le spese condominiali, se non paga, il condominio non può agire nei suoi confronti. Quest’ultimo, infatti, dovrà agire contro il padrone di casa, che a sua volta, potrà rivalersi sull’affittuario. Normalmente, comunque, il conduttore versa il canone di locazione con i relativi oneri accessori al padrone di casa e quest’ultimo provvede a girarli al condominio. Il pagamento da parte dell’inquilino, deve avvenire entro 2 mesi dalla richiesta da parte del locatore. Prima di effettuare il pagamento egli ha, inoltre, il diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese addebitate, nonchè di visionare i documenti giustificativi delle stesse.

Tuttavia, in mancanza di richiesta di esibizione, il locatore è esonerato dall’onere di documentare la propria richiesta. Sicchè, in caso di mancato pagamento, il conduttore sarà automaticamente in mora. Inoltre, non potrà più opporre la giustificazione circa la mancata specificazione delle spese e dei criteri di ripartizione. Ciò non toglie che se accerti che vi sono delle somme non dovute, egli potrà ugualmente agire nei confronti del padrone di casa. Infine, per quanto riguarda la prescrizione, il locatore dovrà richiedere al conduttore il pagamento degli oneri accessori, nel termine di prescrizione di 2 anni. Detto periodo decorre dalla data di chiusura annuale.

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