Come si riconoscono i parassiti nell’ambiente di lavoro secondo la legge italiana

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Un focus per capire come si riconoscono i parassiti nell’ambiente di lavoro secondo la legge italiana. I parassiti, si sa, vivono a spese di altri e il pianeta della natura ce lo rammenta ogni giorno. Un’espressione indubbiamente forte che nella natura trova però la sua ragione d’essere. Tutt’altro discorso deve invece farsi quando ci si sposta in ambito lavorativo, dove esistono specifici diritti e doveri a cui tutti si è chiamati a conformarsi, soprattutto i “parassiti”. Questo è massimamente vero quando si ha a che fare con idee, prodotti, servizi che rientrano tra le cosiddette opere dell’ingegno. Vediamo quindi ora di capire come si riconoscono i parassiti nell’ambiente di lavoro secondo la legge italiana.

L’autore dell’opera

Si definiscono opere dell’ingegno tutte le idee creative attribuibili ad un soggetto che è l’autore dell’opera. Il legislatore intende così premiare chi per primo esprime, con un prodotto finito, un’idea. E per fare questo non si deve necessariemente pensare al mondo della moda e delle invenzioni coperte da brevetto. Rientra infatti nell’alveo delle opere protette dal diritto d’autore anche ciò che viene scritto da un articolista, un narratore, un pubblicitario, perché ha saputo creare un’opera unica tra fatti, mix di argomenti e modalità comunicative in quel determinato periodo storico.

L’autore come imprenditore

Da qui nasce tutta la normativa specifica a tutela dei diritti d’autore, di paternità dell’opera e di sfruttamento economico dell’opera medesima. Con una proporzione matematica, si potrebbe dire che “l’imprenditore sta al prodotto dell’impresa come l’autore sta alla propria opera”. Questo per dire che il creatore di un modello sartoriale, di un articolo di giornale, di un brano musicale, di un’idea brevettata è l’unico a dover trarre benefici economici dalla propria opera.

Fatte salve ovviamente le situazioni in cui siano intercorsi accordi scritti, di diversa natura, tra l’autore e soggetti terzi che legittimino lo sfruttamento delle altrui opere. E ai diritti d’autore è legata, a doppio filo, tutta la casistica che va sotto il nome di concorrenza sleale e quindi anche di agganciamento parassitario, oggetto del presente approfondimento.

La concorrenza parassitaria 

Si definisce “concorrenza parassitaria” una tipologia di concorrenza sleale che si verifica quando un soggetto segue, in modo piuttosto sistematico, le “orme” di un concorrente. Questo si verifica quando ad esempio un articolista, prenda di mira un concorrente e ne riproduce gli argomenti. O quando una casa di moda crea in modo ripetuto delle brutte copie dell’altrui campionario. Quasi superfluo aggiungere che le copie sono sempre peggiorative dell’opera prima. Anche perché il contraffattore se agisce così, lo fa perché, come dice il detto, non ha farina nel suo sacco. Altrimenti potrebbe agire nel rispetto delle cosiddette regole di fair-play o concorrenza leale. Perchè c’è concorrenza e concorrenza!

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