Come ricevere gli arretrati dell’assegno accompagno da luglio 2020 per effetto della rivalutazione

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Coloro che percepiscono un assegno accompagno (assegno personale continuativo), ai sensi degli articoli 76 e 216 del DPR 1124 del 1965, possono richiedere gli arretrati. Infatti, i Decreti emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL, hanno decorrenza dal 1° luglio. Quindi, è possibile chiedere la rivalutazione dell’assegno all’INAIL. Ma come ricevere gli arretrati dell’assegno accompagno da luglio 2020 per effetto della rivalutazione? Verifichiamolo.

Chi lo può percepire?

Percepiscono l’assegno accompagno i lavoratori affetti da malattia professionale, gli infortunati, i titolari di rendita di inabilità permanente, che hanno bisogno di un assistente per compiere atti di vita quotidiana. Questi soggetti possono chiedere all’INAIL l’assegno di accompagno rivalutato annualmente. Bisogna precisare che l’assegno non è soggetto a tassazione IRPEF.

La prestazione economica è concessa solo su richiesta degli interessati. La domanda deve essere presentata alla sede INAIL di appartenenza. La valutazione del danno permanente, invece, dovrà essere valutata da una commissione medica all’atto dell’accertamento.

Come ricevere gli arretrati dell’assegno accompagno da luglio 2020 per effetto della rivalutazione?

Per coloro che già percepiscono l’assegno, per i ratei arretrati del 2020, bisogna attendere la circolare INAIL con i chiarimenti sulle operazioni di conguaglio.

L’INAIL, con la circolare del 12 ottobre 2012 numero 56, ha chiarito nello specifico i requisiti per richiedere l’assegno personale continuativo o assegno accompagno. In effetti, ha precisato che viene concesso al lavoratore nei seguenti casi:

a) quando il raggiungimento della percentuale invalidante del 100% permanente accade oltre il limiti revisionabili;

b) quando l’aggravamento ha un nesso diretto con l’infortunio o la malattia professione; ma non deve rientrare nelle menomazioni inerenti ad altre cause;

c) termine di prescrizione del diritto all’assegno accompagno: 1) per gli infortuni denunciati prima del 1° gennaio 2007; 2) per gli infortuni e la malattia professionale denunciati dal 1° gennaio 2007.

Nei casi sopra indicati si consiglia di consultare la circolare INAIL n. 56/2012.

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