Come redigere le autocertificazioni necessarie per semplificarci la vita

autocertificazione

Anzitutto, si precisa che l’autocertificazione è una dichiarazione attraverso la quale il cittadino può certificare, autonomamente, uno stato o una circostanza che lo riguardi. Non a caso, con essa, si può comprovare fatti quali il luogo di nascita, di residenza, lo stato civile, la cittadinanza, lo stato di famiglia ecc.

Si deve trattare, naturalmente di fatti o circostanze relative alla propria persona e non già a terzi. Così facendo si può evitare di chiedere alle amministrazioni dei documenti a pagamento, risparmiando tempo e danaro, almeno quando siamo in possesso delle informazioni che certifichiamo.

In questo articolo, quindi, indicheremo come redigere le autocertificazioni necessarie per semplificarci la vita, evitando gravami burocratici e producendo da soli la certificazione occorrente.  In altri termini, attraverso le autocertificazioni, è possibile sostituire tutti quei certificati ed atti notori che, prima della legge n. 15/1968, erano prerogativa esclusiva dell’amministrazione.

Chi può avvalersene

La facoltà di ricorrere all’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, spetta a tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea. Quelli, invece, non appartenenti all’UE, possono ricorrervi soltanto se sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Poi, la loro certificazione deve ricollegarsi a documentazione già giacente presso la Pubblica Amministrazione. Infine, in generale, alle autocertificazioni va allegato il proprio documento di identità. Esse, devono essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e tutti i gestori di pubblici servizi, pena la violazione dei doveri d’ufficio. Per i privati, invece, accettare l’autocertificazione è solo una facoltà e non un obbligo.

Tipi di autocertificazione

Veniamo, dunque, al punto centrale della questione, spiegando come redigere le autocertificazioni necessarie per semplificarci la vita. Di seguito, indicheremo, quali sono le autocertificazioni più comuni ed utilizzate.

Autocertificazione dello stato di famiglia e sul nucleo familiare

Con l’autocertificazione dello stato di famiglia, denominata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica, ciascuno ha la possibilità di attestare la composizione del proprio stato di famiglia. Ciò, specificando nome, cognome, data, luogo di nascita e rapporto di parentela di ogni componente della sua famiglia. In tal modo, è consentito sostituire il certificato di stato di famiglia rilasciato dall’anagrafe, del quale l’autocertificazione assume la stessa validità. Il tutto, senza necessità di pagare bolli o affrontare costi aggiuntivi. Abbiamo, inoltre, l’autocertificazione sul nucleo familiare. Con essa si autocertifica quale sia il proprio nucleo familiare, comprensivo della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico.

Autocertificazione di residenza

Altra forma di autocertificazione è quella con cui si attesta la propria residenza, che sostituisce il certificato di residenza, che normalmente viene rilasciato, con validità semestrale, dall’Anagrafe. Con essa, si certifica di risiedere in una determinata città, indicando via e numero civico.

Autocertificazione antimafia

Una fattispecie particolare di autocertificazione è, poi, quella antimafia. Con la medesima, si dichiara l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Essa, inoltre, può sostituire la certificazione rilasciata dalle Prefetture solo in casi specifici. Tali sono i seguenti: 1) quando è richiesta in relazione a contratti di lavoro o forniture dichiarati urgenti; 2) provvedimenti di rinnovo che seguono provvedimenti già disposti; 3) attività private sottoposte a regime autorizzatorio che possono essere eseguite con segnalazione certificata di inizio attività e attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso.

Quando l’autocertificazione è falsa

Con l’utilizzo dell’autocertificazione, di dichiara, contestualmente, di assumersi tutte le responsabilità civili e penali di quanto dichiarato. In essa, quindi, come anticipato, sono da attestare fatti e circostanze che conosciamo con certezza e soprattutto, veri. Infatti, chi rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi degli articoli 483 e 495 del codice penale.

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