Come è trattata fiscalmente la previdenza complementare?

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Come è trattata fiscalmente la previdenza complementare? Cerchiamo di vedere, in pochi minuti, quale sia il trattamento fiscale della previdenza complementare. Perché questa è ormai indispensabile per il futuro pensionato. Il motivo? Perché è l’unica che possa colmare la differenza tra l’ultimo stipendio e la prima pensione statale. Differenza che ormai arriva al 30%.

Incominciamo dai benefici fiscali riconosciuti durante la fase di accumulo. Cioè quando si versano i soldi per la pensione integrativa. Annualmente possono essere dedotti dal reddito complessivo annuo contributi fino al limite di 5.164,57 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro. E’ esclusa dalla deduzione la quota del TFR. La tassazione sui rendimenti del fondo pensione è del 20%. E se il fondo pensione investe in titoli di Stato e similari, questa scende al 12,5%. Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro. Questo limite si ha anche se si aderisce a più forme di previdenza complementare.

Come è trattata fiscalmente la previdenza complementare?

Anche la rendita che si riceve è tassata. Come e quanto? Dal 1° gennaio 2007 è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Quest’ultima si riduce progressivamente, per fortuna. E lo fa in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo pensione. Superati i primi 15 anni, l’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno. Al 35° anno di contributi, per esempio, essa è quindi scesa al 9%. E’ perciò evidente che prima si parte a farsi una pensione integrativa, meglio è. Anche i riscatti e le anticipazioni sono tassati nello stesso modo. Ci sono però casi particolari in cui entrambi possono invece essere tassati al 23%.

Per i riscatti si tratta di inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, mobilità o cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Ma anche invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. E pure la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla pensione. Per le anticipazioni, acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli, o per motivi diversi.

Molto importante è chiarire una cosa, su cui si è spesso poco informati. Trasferirsi da un tipo di previdenza complementare ad un altro è totalmente esente da ogni obbligo fiscale.

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