Come difendersi se i corrieri non consegnano i pacchi presso l’indirizzo o dicono di essere passati ma non è vero?

corrieri

Durante il lockdown, gli acquisti on line e  le consegne a domicilio sono state quasi d’obbligo e quindi, oggi, costituiscono la regola. Pertanto, per ciascuno di noi sono divenuti più frequenti episodi, quali: le finte consegne o il rifiuto dei corrieri di consegnare la merce a domicilio. A volte, infatti, questi ultimi  utilizzano stratagemmi per ridimensionare il loro carico di lavoro, notificando l’avvenuta consegna, senza in realtà essere mai passati.

Il tutto, naturalmente, senza immettere un avviso nella cassetta postale e senza telefonare preventivamente al destinatario per annunciare la consegna. In questi casi, si ci chiede: “come difendersi se i corrieri non consegnano i pacchi presso l’indirizzo o dicono di essere passati ma non è vero?”.

Anzitutto, è bene specificare, che chi fa acquisti su internet ha diritto di ricevere il pacco presso l’indirizzo indicato.

Sicchè, salva diversa indicazione che deve essere specificata sul sito, la consegna deve essere eseguita a domicilio. Questo cosa significa, in concreto? Significa che il corriere è tenuto a recarsi presso l’indirizzo indicato dall’acquirente e consegnargli il pacco al pianerottolo dell’abitazione. In altri termini, non può neppure invitare il destinatario a scendere al piano terra per il ritiro (cosa che accade quasi sempre, in realtà!) Diversamente, anche in questo caso, la consegna che non avviene al pianerottolo, deve essere oggetto di specificazione sul sito.

Chi è responsabile dell’inadempimento dei corrieri?

Abbiamo precisato quali siano i diritti dell’acquirente on line. Ora, cerchiamo a questo punto di risponde alla domanda: “ come difendersi se i corrieri non consegnano i pacchi presso l’indirizzo o dicono di essere passati ma non è vero?”. altri termini: “ come difendersi delle bugie del corriere?”. Ebbene, dell’inadempimento dello stesso risponde il venditore che se ne è avvalso.

Ciò significa che se il pacco non viene consegnato in quanto, per un motivo o per l’altro, il corriere non ha adempiuto al suo obbligo contrattuale, il venditore è tenuto al rimborso del prezzo. E ciò accade sia se si sia rifiutato di consegnare il pacco, sia in tutti gli altri casi su menzionati. Naturalmente, il venditore che è legato da un vincolo contrattuale con il corriere, potrà rivalersi, a sua volta, sullo stesso per il suo inadempimento.

Cosa fare se il corriere fa risultare il tentativo di consegna mai avvenuto?

Ebbene, contro le bugie dei corrieri si ci può difendere dimostrando che essi, passando, non hanno lasciato nessun avviso di consegna. Cosa invece d’obbligo, in caso di avvenuto tentativo infruttuoso.

Il fattorino, cioè, deve lasciare un avviso nella casella delle lettere, in cui saranno indicati data e l’ora dell’arrivo, nonché le modalità e i termini per il ritiro del pacco.

Sicchè, l’inadempimento di siffatto obbligo contrattuale, consente al compratore di aprire una contestazione diretta al venditore o/e alla società che gestisce la spedizione, dimostrando che il fattorino non è mai passato.

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