Come difendersi dai figli dei vicini che giocano a pallone in condominio

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I bambini in cortile possono essere scatenati. Possono anche danneggiare le auto dei condomini in sosta se non sorvegliati dai propri genitori.

Come difendersi dai figli dei vicini che giocano a pallone in condominio? È possibile approvare un regolamento condominiale che vieti espressamente una certa forma di gioco?

La risposta si trova nell’art. 1102 cod.civ. relativo all’uso delle cose comuni in una situazione di comunione, che si applica anche al condominio in quanto richiamato dall’art. 1139 cod civ.

Per quanto riguarda i beni comuni come il cortile od il giardino il codice stabilisce solo che i condomini sono liberi di godere nel modo più intenso possibile dei beni comuni. E ciò perché questo consente anche di sfruttare pienamente la proprietà individuale. Quindi in teoria non ci sono limiti alle possibilità di utilizzo.

Come difendersi dai figli dei vicini che giocano a pallone in condominio

Passando all’applicazione della norma si incontrano alcuni limiti.

a) Le sentenze ricordano che non si può alterare la destinazione del ben comune. Un giardino condominiale non può diventare un campo di calcio in pianta stabile.

b) Ciò anche a causa del secondo divieto. Non si può impedire ad altri condomini di fare anche essi uso della cosa comune. Quindi nel giardino condominiale tutti devono trovare spazio. I bambini che vogliono giocare, ma anche persona di altra età che vogliono leggere il giornale all’ombra.

c) Terzo divieto è quello di ledere il decoro dello stabile. Quindi niente teli da mare stesi sul prato condominiale. E anche niente porte da calcio in colori vistosi lasciate perennemente in mezzo al giardino. Lo stesso vale per scivoli o tappeti elastici ingombranti che trasformino un’area di relax in un rumoroso parco giochi.

Come può intervenire l’assemblea

Se qualcuno viola queste regole di buon senso, oltre che giuridiche, l’assemblea può intervenire in due modi.

Può approvare un regolamento condominiale che stabilisce quali attività sono consentite nello spazio comune. Oppure l’assemblea può intervenire sul singolo caso concreto. E quindi vietare o limitare quella singola attività. Infatti il regolamento condominiale non è obbligatorio e si può decidere di intervenire con singole decisioni quando si presenti il singolo problema.

Anche quando interviene nei singoli casi l’assemblea deve decidere con le maggioranze previste per l’approvazione del regolamento condominiale. Sia in prima che in seconda convocazione deve essere favorevole la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.

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