Come andare in pensione prima con la totalizzazione dei contributi

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Come per molti resta solo un sogno andare in pensione prima, per altri il prepensionamento diventa realtà tramite la totalizzazione dei contributi.  Prima di procedere e formulare domanda di pensione anticipata si conferma opportuno sapere quando conviene la totalizzazione dei contributi. Alcuni aspiranti pensionati potrebbero invece necessitare di informazioni sulla totalizzazione dei contributi all’estero o della gestione separata.

Al di là degli interrogativi e dei dubbi, resta ferma l’opportunità per il contribuente di informarsi su come andare in pensione prima con la totalizzazione dei contributi. Conviene ricordare che per il conseguimento dell’assegno pensionistico anticipato il richiedente deve esibire il possesso di alcuni requisiti irrinunciabili. Nello specifico, la totalizzazione dei contributi Inps individua la possibilità di raggruppare e far valere i contributi che il lavoratore ha versato a enti diversi.

A chi spetta

Ne consegue che può accedere alla pensione anticipata con il meccanismo della totalizzazione chi ha lavorato e versato contributi in più gestioni previdenziali. I destinatari della totalizzazione sono i lavoratori dipendenti, autonomi, i professionisti iscritti alla gestione separata e quanti non risultano già percettori di assegno pensionistico. L’unica eccezione per chi già fruisce di trattamento previdenziale riguarda la pensione ai superstiti che comunque conferisce diritto alla richiesta di totalizzazione dei contributi.

Come andare in pensione prima con la totalizzazione dei contributi

Il lavoratore che ha svolto attività lavorative differenti nel corso della propria esistenza può avvalersi dell’opportunità di ricongiungere e assommare i contributi che ha versato. Il Decreto Legislativo 42/2006 assicura difatti la possibilità di accorpare i contributi che il lavoratore ha accreditato presso enti previdenziali differenti.

Sulla scorta di quanto prevede la Legge n. 243 del 23 agosto 2004, il suddetto Decreto conferisce “l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva”.

Perché il contribuente ottenga il riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi occorre altresì che non abbia già fruito della ricongiunzione dei contributi. Il dettato delle leggi 29/1979 e 45/1990 ha difatti decretato l’esclusione dall’opportunità della totalizzazione per quanti hanno già versato la ricongiunzione.

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