Cicli di Kondratieff: conferme di scenario

Cicli di Kondratieff

Abbiamo già affrontato in precedenti articoli il tema dei cicli di Kondratieff, ed ora cerchiamo se nella fase attuale possiamo averne alcune conferme.

Caratteristiche dei cicli di Kondratieff

Questi cicli sono caratterizzati da periodi pluriennali anche molto lunghi, in cui si alterna una forza relativa del comparto azionario, maggiore in alcune fasi, inferiore in altre, rispetto all’oro.

Una singola fase può durare molti anni ed un ciclo completo si compone di quattro fasi alternate. Due di forza relativa dell’azionario superiore all’oro, e due di forza relativa inferiore. I cicli di Kondratieff presentano anche alcune caratteristiche in termini storici più generali. In particolare sotto il profilo del maggior o minor rispetto dei diritti del cittadino.

Saltando alcune questioni tecniche, possiamo dire che la fase attuale dovrebbe corrispondere alla cosiddetta estate. E dovrebbe essere caratterizzata da inflazione, contrazione di diritti, forza relativa superiore dell’oro rispetto al comparto azionario. Il che significa non necessariamente che l’oro conoscerà, in questa fase, solo e sempre mercati toro e le borse mercati orso.

Possiamo anche avere mercati toro sulle borse, ma queste dovrebbero salire di meno dell’oro. In caso di mercati ribassisti, le borse dovrebbero ribassare maggiormente.

Ma quali conferme possiamo avere, in questo periodo, che ci troviamo nella cosiddetta estate?

Come abbiamo detto, ogni fase di un ciclo ha sue caratteristiche peculiari e la fase attuale ne prevede talune.

Analizziamo quindi quali caratteristiche dovrebbero riguardare la fase attuale, aiutandoci con questa scaletta dei principali temi trattati.

Cicli di Kondratieff e conferme di scenario

  • Forza relativa
  • Stagflazione
  • Compressione di diritti
  • Violazione del quadro costituzionale e dello stato di diritto.

Forza relativa

I cicli di Kondratieff riguardano due aspetti fondamentali. Ci indicano quale asset allocation preferire in una determinata fase, ma rappresentano anche dei cicli di taluni aspetti fondamentali dell’umanità. In particolare l’alternarsi di fasi di espansione o compressione dei diritti.

La fase estate è rappresentata, come abbiamo visto prima, da una forza relativa minore del comparto azionario, rispetto all’oro. Possiamo rappresentare questa situazione considerando l’indice Dow Jones industrial, uno dei principali indici azionari a livello mondiale. In particolare il suo indice di forza relativa rispetto all’oro. Le fasi di forza relativa superiore si hanno quando l’indice di forza relativa del Dow, rappresentato a barre mensili, staziona sopra la propria media mobile a 60 mesi, e viceversa.

Ecco un grafico esplicativo:

nuova fase di forza relativa

Dopo una fase pluriennale di forza relativa a favore dell’azionario, con la chiusura del mese di febbraio giunge un nuovo segnale di forza ribassista del Dow rispetto all’oro (freccia nera), in quanto scende sotto la propria mobile a 60 mesi.

Sotto il profilo dell’asset allocation, l’indicazione era quindi di preferire oro e sottopesare il comparto azionario.

Una prima verifica dell’attendibilità del segnale comportava quindi di considerare le performances di oro e Dow Jones dalla chiusura del mese di febbraio sino alla chiusura di ieri:

Dow Jones Industrial: – 4,6%, Oro: + 5,7%.

Direi che abbiamo già una evidente conferma dei rapporti di forza dell’asset allocation suggerita in base a queste performances. Con l’avvertenza, comunque, che si tratta di segnali di lungo termine e che, quindi, anche la performance della conseguente asset allocation va analizzata in tale ottica temporale.

Si va verso una stagflazione?

A parte i mercati finanziari, la tipica estate di Kondratieff presenta anche precise caratteristiche economiche generali, in particolare una crescita economica moderata, o stagnante, ma spesso accompagnata da dinamiche inflattive, tipologia economica definita con il termine di stagflazione.

Proprio la fase che stiamo attraversando pare confermare tali dinamiche.

Le stesse restrizioni imposte dal coronavirus spingono in questa direzione.

Sia una contrazione naturale del mercato, a seguito di timori per la pandemia, sia le regolamentazione in materia di distanziamento tra le persone all’interno delle attività, comporteranno, dopo la riapertura di attività imprenditoriali, un minor volume d’affari in termini di numero di clienti.

Circostanza che, a sua volta, comporterà crisi economica o incremento di prezzi, per le imprese che riusciranno a proseguire la loro attività.

Laddove, ad esempio, un ristorante serviva prima 100 coperti, probabilmente ne potrà servire circa la metà. Il che comporta o la chiusura dell’attività, se il bilancio non regge, in base appunto al ridimensionamento del fatturato, oppure di tornare al fatturato precedente, con un raddoppio dei prezzi. Abbiamo quindi anche sotto tale profilo una conferma delle caratteristiche di una fase economica riconducibile alla cosiddetta estate di Kondratieff, crisi economica, stagnazione e dinamiche inflattive.

Compressione di diritti

Ma, come abbiamo visto, i cicli di Kondratieff sono interessanti anche da un punto di vista non solo prettamente economico, ma storico in generale.

In particolare, la fase attuale dovrebbe essere attraversata da compressioni di diritti e limitazione delle libertà, anche di fondamentali libertà costituzionali.

Ebbene, direi che ci troviamo pienamente proprio in una situazione di questo tipo.

A seguito della pandemia da Covid 19, sono state pesantemente limitate, se non completamente annullate, diverse libertà, come quella di circolazione e financo quella di culto.

Violazione del quadro costituzionale?

Ma, a ben vedere, non si tratta solo di una limitazione o esclusione di diritti. Taluni giuristi sostengono che ci troviamo in presenza sia di una limitazione dello stato di diritto, sia in presenza di gravi compromissioni del quadro costituzionale. Dal momento che certe violazioni sarebbero andate oltre i limiti di quanto consentito dal medesimo. Ulteriori circostanze che confermerebbero, una volta di più, l’ipotesi di trovarci in una estate di Kondratieff.

Come stanno le cose sotto il profilo costituzionale e dello stato di diritto?

Come sempre le questioni giuridiche possono essere diversamente interpretate. Personalmente ritengo che in molti casi sia effettivamente difficile sostenere che sia stata rispettata la costituzione italiana o che ci troviamo ancora, sotto molteplici profili, in un quadro di sostanziale certezza del diritto.

Intanto assistiamo, in questa cosiddetta fase 2, ad una incertezza del diritto su molteplici fronti, il che già è contrario a quello che dovrebbe essere un punto cardine di uno stato di diritto e di una forma di governo democratico, cui la costituzione italiana si ispira, quello appunto della certezza giuridica.

Prendiamo due punti delle attuali limitazioni.

Visite a domicilio e poteri di accertamento.

Le attuali disposizioni consentono la visita ai congiunti, ma poi chi siano effettivamente tali congiunti non è chiaro ed incontrovertibile.

Se dobbiamo applicare le normative di legge, allora troviamo una definizione giuridica esplicita di tale termine solo nel codice penale, che li identifica con i parenti prossimi.

Ma ecco che interviene Conte a chiarire che invece varrebbero anche le relazioni affettive stabili.

Altra incertezza consegue proprio a tale affermazione: ma allora, cosa sono queste relazioni stabili?

Una relazione con una fidanzata, con un amico, con un amante, rientrano in questo concetto?

Non è dato sapere. Ed, in vista di un’applicazione della normativa, si deve quindi considerare la definizione del codice penale, più restrittiva, o la definizione incerta ed equivoca, che riconduce all’espressione di relazioni affettive stabili?

Ma proseguiamo nella nostra disamina e poniamo la seguente questione.

Le violazioni alle limitazioni e gli illeciti amministrativi

Che le violazioni alle limitazioni di libera circolazione rappresentino illeciti amministrativi è pacifico. Ma proprio in materia di visite ai congiunti, per verificare eventuali illeciti, o usi non consentiti della normativa, fino a che punto possono spingersi gli organi accertatori?

A tal riguardo, vorrei ricordare che la fondamentale normativa in materia è la legge 689/1981, la quale espressamente prevede che atti di perquisizione per accertare illeciti amministrativi possano essere compiuti solo in luoghi diversi dalla privata dimora e previo provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.

Ne consegue che eventuali intromissioni in abitazioni private sarebbero palesemente illegittime, in ogni caso in quanto luoghi adibiti a privata dimora.

Ed allora, a cosa serve aver previsto forme di illecito amministrativo che potrebbero verificarsi in una abitazione privata se poi sarebbe illegittimo accertarle? Addirittura secondo taluni, in caso di accertamento in detti luoghi da parte di organi accertatori, costoro sarebbero penalmente responsabili di aver commesso il delitto di abuso in atti d’ufficio.

Mi pare che non si abbiano le idee troppo chiare in questa materia da parte degli estensori della relativa normativa in materia. Siano essi funzionari tecnici o politici che se ne siano occupati, ulteriore elemento che contribuisce ad un quadro di notevole incertezza giuridica. Proprio all’insegna del detto: se non lo sanno neanche loro…..

Costituzione e libertà di culto

Il precedente paragrafo ha evidenziato come l’attuale normativa presenti diversi caratteri di notevole incertezza giuridica. Certo ben lontani da quel quadro di certezza che, invece, dovrebbe informare uno stato di diritto. Cosa dobbiamo dire sotto il profilo costituzionale?

I dibattiti di questo periodo sono quasi tutti incentrati sulla libertà di movimento. E sotto tale profilo si fa in genere osservare che la stessa costituzione prevede, intanto, una gerarchia di diritti. Dal momento che solo alla salute è riconosciuta la precisazione di diritto fondamentale, non agli altri. Da qui si arguirebbe che le limitazioni per determinati motivi, come la salute, possono essere considerate conformi al quadro costituzionale. In quanto diritto gerarchicamente superiore ad altri eventualmente in antinomia.

Ma, come ben sappiamo, le questioni sono più complicate di così, non possono essere liquidate sulla base di una semplice ed ipotizzata gerarchia tra diritti diversi, tra loro spesso inconciliabili.

Ad esempio, la libertà di movimento può essere funzionale alla libertà di culto, in quanto serve per potersi recare in luoghi dove professare in forma pubblica la propria fede e quindi, a sua volta, la libertà di culto può essere limitata, o vietata?

A tale riguardo, possiamo svolgere diverse riflessioni, che ci inducono a ritenere che i limiti che, in generale, potrebbero essere considerati leciti per la libertà di movimento, probabilmente tali non possono essere considerati per la libertà di culto.

I limiti alla libertà di movimento

Intanto perché, mentre la libertà di movimento e di circolazione espressamente viene indicata come derogabile, dalla costituzione, per determinati motivi, come la tutela dell’ordine pubblico o della salute, analoga derogabilità non viene invece indicata per i culti. Tanto più che, appunto, laddove la costituzione avesse voluto prevederla, l’avrebbe potuto fare, al pari di quanto previsto per la generica libertà di movimento.

Ma c’è di più. La normativa legata al coronavirus espressamente vieta o limita direttamente anche la libertà di culto.

A tale riguardo, va precisato che, invece, espressamente la costituzione prevede, in materia di culto pubblico, l’unico limite che non si tratti di culto contrario al buon costume.

Pertanto, a differenza di quanto previsto per la libertà di circolazione, unico limite al culto pubblico è quello del buon costume del rito. Quindi, come si concilia questo con i divieti espressamente previsti in materia?

Mi pare che sia ben difficile formulare una risposta in termini di conciliabilità.

Quanto alla libertà di movimento, poi si potrebbe anche notare, come sopra facevo notare, come questa possa essere funzionalmente collegata anche alla libertà di culto, per recarsi nei relativi luoghi a ciò deputati. E pertanto, ne conseguirebbe che anche tale libertà non potrebbe essere limitata, se necessaria per recarsi appunto nei luoghi di culto.

Violati la costituzione ed il concordato?

Inoltre occorre osservare che la costituzione espressamente prevede che i rapporti tra stato e chiesa cattolica siano regolati dal concordato, i cosiddetti patti lateranensi, approvati la prima volta sotto i regime fascista, e poi riformati sotto il governo Craxi.

Pertanto, per quanto riguarda la chiesa cattolica in particolare, questi patti assumono rilievo costituzionale e non possono essere derogati, neppure da disposizioni di legge ordinaria.

Pertanto assume rilievo costituzionale quanto nei medesimi previsto, tra cui espressamente è prevista la libertà di pubblico esercizio del culto.

Dovendosi quindi considerare la valenza gerarchica dei Patti lateranensi sullo stesso piano della costituzione, in combinato disposto con quanto previsto da questa, possiamo pertanto leggere la normativa in materia. Come tale da prevedere la libertà di culto, quanto meno quello cattolico, sempre consentita, in alcun modo comprimibile, se non per motivi legati al buon costume, certo non alla pari di quanto quindi previsto sulla libertà di circolazione del cittadino. E comunque anche tale libertà, se funzionalmente collegata al recarsi in un luogo di culto, parimenti non comprimibile.

Ne consegue che sarebbero incostituzionali tutte le limitazioni in materia e, come nel caso di quel prete sanzionato per aver tenuto messa, caso salito alla ribalta della cronaca alcuni giorni fa, ben si potrebbe fare ricorso, come in effetti ha dato mandato al proprio legale di fare, eventualmente ponendo anche una questione di illegittimità costituzionale della normativa in materia.

Le corrispondenze con la fase attuale

Pertanto, anche tali profili evidenziano una ulteriore corrispondenza della attuale fase storica alle caratteristiche che sono previste durante l’estate di Kondratieff. Comprensive di una grave limitazione di diritti, sino a sconfinare in palesi violazioni del quadro costituzionale di sistemi politici liberaldemocratici, cui dovrebbe appartenere anche il nostro.

Qualcuno, in replica a tali considerazioni, afferma che sopra tutto prevale la salute, ma io mi limito ad osservare che le questioni giuridiche sono diverse da quelle politiche. Le prime sono de jure condito, solo le seconde riguardano l’ambito de jure condendo. Pertanto le prima vanno considerate solo in base alle normative vigenti, non a normative future o che taluni auspicano vengano adottate.

Se poi vogliamo aggiungere anche il quadro di pesanti limitazioni della privacy, come ad esempio previste da molte normative in materia fiscale, non possiamo che avere ulteriori conferme del quadro tipico, delineato dalla estate di Kondratieff.

Sintesi

Siamo probabilmente entrati in una fase ciclica, definibile come estate di Kondratieff. Il quadro economico presenta dinamiche indirizzate verso situazioni di stagflazione. Dal punto di vista politico assistiamo ad una grave compromissione dello stato di diritto e del quadro costituzionale.

Asset allocation ideale, confermata dai rapporti di forza relativa, predilige l’oro e suggerisce di sottopesare il comparto azionario.

Abbiamo conferma di tale indicazione sulla base delle performaces ottenute a partire dalla chiusura di febbraio su tali asset.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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