Ci si può dimettere o farsi licenziare per non dare il mantenimento?

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La Redazione di Proiezionidiborsa, costantemente attenta ai diritti e interessi delle famiglie, quest’oggi, in materia di diritto di famiglia, affronta una questione di particolare interesse. In particolare, già in un precedente articolo, la Redazione ha illustrato varie ipotesi per ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

In pochi minuti di lettura, si risponderà al seguente quesito, ci si può dimettere o farsi licenziare per non dare il mantenimento? Si pensi al caso in cui, il coniuge obbligato al mantenimento decida di dimettersi o chieda di essere licenziato, pur di liberarsi dall’obbligazione suo carico. O, viceversa, l’altro coniuge, pur di avere un aumento o il riconoscimento di un assegno di mantenimento, si dimetta o si faccia licenziare.

In tal maniera, si dimostrerebbe una modifica delle condizioni economiche che vi erano al momento dell’emissione del provvedimento di separazione. Ebbene, se si ha tale convinzione, è necessario farsi due conti, dimettersi o farsi licenziare non sempre dà il risultato sperato. Ecco di seguito spiegate i motivi.

Qual è la ratio del mantenimento

Dare le dimissioni o farsi licenziare non è la soluzione. Al di là delle considerazioni di carattere morale, l’assegno di mantenimento trova fondamento giuridico nel dovere di assistenza e, nell’ipotesi di figli, del loro sostenimento. Va da sé che dimettersi o farsi licenziare, per non dare il mantenimento viola tali doveri, rischiando un procedimento penale e conseguente condanna.

Nel momento in cui si ricorre innanzi al tribunale per ottenere una modica alle condizioni economiche della separazione o divorzio, il giudice valuterà una serie di situazioni. Ben potendo disporre un accertamento della Polizia Tributaria, su richiesta di controparte, al fine di valutare l’effettiva consistenza dei redditi e del patrimonio in generale.

Ci si può dimettere o farsi licenziare per non dare il mantenimento?

La circostanza che il coniuge è stato licenziato non è sufficiente, a dimostrare la difficoltà di non poter provvedere all’importo stabilito in sede di separazione. Il ricorrente dovrà dimostrare di fare di tutto per trovare una nuova occupazione e di non avere altre disponibilità per provvedere al pagamento dell’assegno.

È bene pertanto, riflettere attentamente prima di fare scelte avventate, le conseguenze potrebbero essere molto gravi, sia dal punto di vista civile che penale.

Cosa diversa, tuttavia, è quando la perdita del lavoro avvenga per circostanze non imputabili a responsabilità del coniuge ricorrente. Sia che si verifichi per licenziamento sia che si verifichi a seguito di dimissioni per giusta causa.

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