Chi paga la retta della RSA per l’anziano

anziani

Molti degli anziani che hanno bisogno di cure e assistenze costanti, possono beneficiare di quanto loro necessario all’interno case di riposo pensate ad hoc. Non è sempre possibile che sia un figlio o un parente a prendersi cura dell’anziano. Ecco perché l’aiuto offerto da case di riposo o da badanti diventa necessario in taluni casi. Come sappiamo, però, queste tipologie di sussidio comportano dei costi a volte piuttosto elevati. Chi paga la retta della RSA per l’anziano? Come funziona in questi casi?

Gli scenari più frequenti

Quando si pone l’obbligo di corrispondere una retta mensile alla RSA, non è infrequente che molti figli e fratelli giungano a vere e proprie discussioni. Secondo quanto stabilito dalla legge, così come è dovere del genitore garantire la cura e l’assistenza dovuta al figlio, allo stesso modo vale il contrario. Tale dovere diventa ancora più stringente quando il genitore versa in una condizione economica tale da non potergli permettere un autonomo sostentamento. In tali situazioni, potrebbero profilarsi generalmente tre differenti scenari possibili:

  • l’anziano genitore autonomo economicamente e in grado di intendere e di volere: in questo caso, egli può sostentarsi in maniera del tutto indipendente e provvedere direttamente alle proprie esigenze legate all’eventuale ingresso in RSA;
  • genitore anziano economicamente autosufficiente ma incapace di intendere e di volere: in questo caso, dal momento che l’interessato non può gestire in autonomia il proprio patrimonio, è necessario che i figli o i parenti si rivolgano ad un tribunale per decretare la nomina di un tutore o un amministratore di sostegno;
  • nella terza ipotesi, l’anziano potrebbe non avere un’autosufficienza economica ed essere indigente: in queste situazioni, si potrebbe far leva sull’ISEE per il calcolo della quota spettante al Comune e quella spettante all’assistito.

Bisogna distinguere due tipologie di quote differenti

Un accento importante va posto alle varie quote che concorrono alla formazione della retta. Nello specifico, possiamo distinguerne due:

  • quota sanitaria: quest’ultima riguarda le prestazioni mediche e farmacologiche che vengono assolte dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • quota sociale o alberghiera: riguarda le spese di vitto, pulizia dei locali, alloggio e altro. Quest’altra metà della quota è a carico dell’utenza congiuntamente alla compartecipazione, in alcuni casi, del Comune di appartenenza.

La differenza della quota in base all’ISEE

Chi paga la retta della RSA per l’anziano? Un aspetto particolarmente importante circa la quota spettante all’utente va rilevato nel valore dell’ISEE socio-sanitario.

Sebbene in molti casi i familiari siano invitati a sottoscrivere un impegno al pagamento, la situazione è molto più complessa.

Nel caso in cui ad essere ricoverati siano degli ultrassesantacinquenni non autosufficienti o con gravi disabilità: non vi è uno stringente dovere di pagamento da parte di figli o parenti stretti. Secondo quanto stabilisce la legge 328/2000, che rimanda ai decreti legislativi n. 109/1998 e n.130/2000, la corresponsione della retta è a carico dell’assistito. Se quest’ultimo non dispone dei mezzi economici sufficienti, la retta alberghiera dovrà essere a carico del Comune in percentuale variabile.

Ad ogni modo, è sempre bene rivolgersi a dei professionisti per l’analisi della questione. Ogni caso singolo ha delle particolari peculiarità che vanno analizzate e comprese in ragione della necessità palesata.

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