Chi paga i danni causati dagli animali nell’appartamento locato

gatto

In caso di contratto di locazione, si ci chiede cosa accada se il gatto o il cane del conduttore arrechino danni all’appartamento locato. In altri termini, l’interrogativo che qui intendiamo porci è: “chi paga i danni causati dagli animali nell’appartamento locato?” Sulla questione, si è pronunciato recentemente il Tribunale di Monza, affermando che è onere del conduttore risarcire i danni cagionati dal proprio gatto, se il contratto vieta di tenere animali domestici. Nella specie, l’animale aveva arrecato danni al divano dell’appartamento del locatore.

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Sentenza del Tribunale di Monza

Insomma, all’interrogativo che si ci è posto, ossia: “Chi paga i danni causati dagli animali nell’appartamento locato”, ha dato risposta il Tribunale di Monza. Infatti, con sentenza n. 923/2020, ha ribadito il principio in virtù del quale, il proprietario del gatto che cagiona danni all’immobile in locazione è tenuto a risarcirli. Il tutto, se il contratto vieti di tenere animali domestici che possano danneggiare il bene. Dal verbale di riconsegna dell’immobile all’agenzia immobiliare risultava, infatti, che le condizioni del divano fossero da verificare.

Nel momento in cui, però, il locatore ha preso in consegna l’immobile, ha rilevato la presenza di danni ulteriori causati dal gatto. In particolare, danni alle tende, alle sedie, al materasso e alle pareti. Il Tribunale di Monza, quindi, in via generale, ha chiarito che sul conduttore grava un obbligo di diligente custodia del bene. Alla stregua di esso, pertanto, sussiste il divieto di tenere animali quando possono nuocere all’immobile. Il Tribunale rileva, tuttavia che, mentre il danno al divano è stato provato, le altre voci di danno non sono supportate da idoneo corredo probatorio.

Riguardo ad esse, infatti, sono stati prodotti solo preventivi di spesa e non fatture, così da non potersi evincere l’esborso effettivo per la loro sistemazione. Di conseguenza, il conduttore è stato condannato solo alla refusione dei danni per il danneggiamento del divano e non anche degli altri oggetti. Ciò per l’assenza di prova circa il danno relativo agli stessi.

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