Chi paga i contributi in caso di lavoro occasionale?

INPS

Per i lavoratori autonomi occasionali, l’art. 44, co. 2 del D.L. n. 269/2003, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro annui. Ciò significa che per i primi 5.000 euro annui sussiste l’esenzione dall’obbligo contributivo per la predetta categoria di lavoratori.

Invece, se questa soglia viene superata, il lavoratore deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Allora, a questo punto subentra la domanda: “chi paga i contributi in casi di lavoro occasionale?”.

Ebbene, iniziamo col dire che, non appena superata la soglia di reddito suddetta, il lavoratore dovrà comunicare ai committenti il superamento della soglia di esenzione di 5.000 euro annui. Sicché, se detta soglia verrà superata, in caso di concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà, in misura proporzionale, al pagamento dei contributi previdenziali.

Quindi, la misura dei contributi versati dai singoli committenti, è calcolata in base al rapporto tra il compenso da ciascuno corrisposto e quello totale erogato nel corso del mese.

Come il committente deve versare i contributi

Abbiamo assodato che chi paga i contributi sono i committenti, in base alle somme erogate al lavoratore autonomo occasionale. In particolare, a questi ultimi si applicano le stesse regole valevoli per i collaboratori coordinati e continuativi.

Quindi, come indicato, in caso di superamento del limite dei 5.000 euro, il lavoratore deve soltanto iscriversi alla Gestione Separata. Il committente, invece, deve trattenere 1/3 dei contributi dai compensi, versare i contributi all’INPS e inserirli nella denuncia mensile da fare all’Uniemens.

Quindi anche se lo stesso non è titolare di partita IVA e non è sostituto d’imposta, è obbligato al pagamento dei contributi previdenziali. Ciò, nonostante egli non sia tenuto a effettuare la ritenuta d’acconto sui compensi del lavoratore. Sicché, egli non potrà sottrarsi all’obbligo di versamento della contribuzione, disposto per legge, neppure a mezzo di un accordo tra privati.

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