Che fine fanno i soldi dei buoni fruttiferi in caso di morte di uno dei cointestatari?

buono postale fruttifero

In materia di buoni fruttiferi postali, si ci è chiesti se la disciplina prevista per il rimborso dei libretti postali in caso di decesso di un cointestatario, sia applicabile anche agli stessi. Si tratta, quindi di capire che fine fanno i soldi dei buoni fruttiferi in caso di morte di uno dei cointestatari.  Rispetto all’interrogativo, il Collegio di coordinamento ABF ha escluso l’applicabilità ai buoni fruttiferi della normativa riguardante i libretti postali.

Per questi ultimi, si precisa, è prevista una disciplina meno rigorosa in merito alla loro rimborsabilità agli eredi. Ciò in quanto, l’articolo di riferimento, 178 del d.p.r. 156/1973, prevede il rimborso a vista del titolo, nonché il pagamento degli interessi. Invece, per i libretti postali, in caso di decesso di un cointestatario (con clausola con pari facoltà di rimborso) è necessaria una quietanza, anche degli eredi del defunto.

L’ipotesi dell’intestazione congiunta

Alla domanda: “che fine fanno i soldi dei buoni fruttiferi in caso di morte di uno dei cointestatari?”, aggiungiamo un’ipotesi specifica. Tale è quella dell’intestazione congiunta. In particolare, si ci chiede se trattasi di donazione indiretta a favore del figlio, allorquando i buoni siano stati acquistati solo con denaro dei genitori. In proposito, la Cassazione, già con sentenza n. 10991 del 2013, si era pronunciata in senso positivo.

A tal fine, però, occorre accertare la sussistenza di due elementi: 1) l’acquisto dei BPF esclusivamente da parte dei genitori; 2) l’animus donandi a favore del figlio. In conclusione , la ragione per cui deve essere esclusa l’applicabilità ai buoni fruttiferi della disciplina sui libretti di risparmio, risiede nella loro diversa natura giuridica. I secondi, infatti, sono anche titoli di credito, cioè incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del document.

I primi, invece, sono meri titoli di legittimazione ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l’avente diritto alla prestazione. Sulla base di questa differenza, il Collegio di Coordinamento afferma il seguente principio. Ossia, che per i buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli. Ciò vale anche in caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari.

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