Cause di esclusione dalle gare d’appalto PA

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Affrontiamo in questo articolo le cause di esclusione degli operatori economici dalle gare d’appalto della Pubblica Amministrazione (PA). In particolare, entreremo più nel dettaglio del comma 5, lettera c) dell’art. 80 Codice dei contratti pubblici.

Come sappiamo la PA è attore principale nell’ambito delle gare pubbliche considerate le tante terminazioni territoriali e/o per funzione di cui si compone. Quindi, per forza di cose, si ha una proliferazione di tanti centri appaltanti. Qui analizziamo in modo specifico le disposizioni in termini di esclusione, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 2245/2020. In essa, l’organo centrale si è pronunciato sulla mancata comunicazione di indagini penali in corso a carico dell’operatore economico partecipante al bando. Procediamo con ordine e vediamo le cause di esclusione dalle gare d’appalto PA.

L’art. 80 Codice dei contratti pubblici

In tema di gare d’appalti l’art. 80 del dl 50/2016 del Codice dei contratti pubblici elenca tutta una serie di fattispecie che portano all’esclusione dal bando. Alcune di queste cause entrano in gioco in via autonoma. Tra queste troviamo:

a) le condanne in via definitiva per reati contro la PA;

b) la sussistenza di attività criminose o di altri gravi reati (anche in materia fiscale) sempre ai danni della PA.

In altre circostanze l’esclusione è invece demandata alla decisione della stazione appaltante. Ma non a suo libero arbitrio. Il comma 5, lettera c) dell’art. 80 chiede che venga adeguatamente dimostrato che il partecipante “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali”. E tali pertanto “da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. È su questo specifico punto della norma che a volte sorgono i dilemmi interpretativi tra gli operatori economici partecipanti ai bandi pubblici.

Sul comma 5, lettera c) dell’art. 80

Sul disposto del comma 5, lettera c), come abbiamo detto è intervenuto di recente il Consiglio di Stato. Questo punto della norma risulterebbe una fattispecie indeterminata, per la quale si rimanda alla discrezionale valutazione dell’Ente appaltante. Quindi, conclude, la sussistenza di una causa invalidante la partecipazione di un’azienda è rimessa al giudizio, provato, della stazione appaltante. Ma il giudizio può ritenersi valido solo se appunto il soggetto economico partecipante è stato completamente trasparente in merito alla sua “integrità professionale”.

Dal canto suo che l’operatore economico, che aderisce a un bando, ha l’obbligo di trasparenza e di comunicazione dei fatti rilevanti che lo riguardano. Non gli è concesso, infatti, di stabilire quali fatti dichiarare e quali no.

Cause di esclusione dalle gare d’appalto PA

Come anticipato in apertura, il Consiglio di Stato ha cercato di fare luce su una faccenda alquanto delicata e indefinita. A tal fine ha rimesso (ordinanza 2332/2020) all’Adunanza plenaria la definizione dell’esatto perimetro degli obblighi informativi a carico del partecipante. Ha postulato come “irrilevanti” gli atti illeciti eventualmente commessi dal soggetto economico partecipante. Ma a patto che gli stessi risultino però essere antecedenti al triennio rispetto alla data della gara.

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