Cassa integrazione salariale estesa fino a 18 settimane

Inps

Dalle 258 norme della bozza del decreto Rilancio vi sono misure anche a sostegno della cassa integrazione salariale, estesa fino a 18 settimane. Si tratta della Cig ordinaria concessa ai datori di lavoro che in quest’anno abbiano sospeso o ridotto la loro attività lavorativa per ragioni legate all’emergenza coronavirus. Per essi sarà doveroso quindi addurre la causale “Covid-19”. Vediamo di che si tratta.

La struttura della misura

In sostanza il legislatore adotterà una proroga di ulteriori 9 settimane rispetto alle prime 9 già previste da decreto legge “Cura Italia”. Per una durata massima complessiva di 18 settimane degli ammortizzatori sociali, e così suddivise:

  • 14 settimane sono fruibili per i periodi che vanno dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto prossimo;
  • le residue 4 settimane saranno fruibili nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Ai beneficiari dell’assegno Cig spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Quest’ultimo sarà calcolato in funzione al periodo di paga di cui si chiede la Cig e alle stesse condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Quando presentare domanda?

La bozza al decreto Rilancio contiene novità anche in tema di tempistica sulla presentazione delle domande relative alla Cassa integrazione salariale estesa fino a 18 settimane. Ovvero i datori di lavoro dovrebbero presentarle entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la fase di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per i trattamenti legati al periodo dal 23.02 al 30.04, il termine ultimo per inoltrare domanda sarebbe il 31.05. Laddove la domanda fosse presentata dal 1° giugno in poi, il trattamento Cig non potrebbe ricomprendere il ristoro per periodi antecedenti di 1 settimana rispetto al giorno della presentazione.

Misure relative alla Cassa integrazione in deroga

Sempre nella bozza è data facoltà alle regioni e province autonome di riconoscere la Cig in deroga (sempre per 18 settimane) per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro. Le 18 settimane concesse sono strutturate come nel caso della Cig ordinaria. I titolari d’azienda che non anticipano i sussidi Cig possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione. In tal caso basterà inoltrare la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. L’accoglimento (o il diniego) delle domande avverrà entro il 5 del mese successivo. Ottenuta l’autorizzazione, entro il 15 di ogni mese successivo a quello in cui si riferisce la Cig in deroga i titolari d’impresa comunicheranno all’Inps i dati necessari per il pagamento dei relativi sussidi .

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