Bonus sanificazioni. Novità

Agenzia delle Entrate

La novità comunicata dall’Agenzia delle Entrate è che dal 20 luglio è possibile comunicare i costi della disinfestazione e dell’adeguamento degli ambienti di lavoro. Detta comunicazione è necessaria per l’ottenimento del credito d’imposta. Sarà possibile richiedere il bonus sanificazioni a partire dal 20 luglio. Esso viene assegnato per finanziare i costi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure di sicurezza contro la diffusione del Covid. Inoltre, potrà essere utilizzato per l’acquisto di dispositivi di protezione. Per ottenerlo, occorre inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la prova delle spese sostenute. Detta comunicazione va inviata telematicamente, a partire dal 20 luglio fino al 7 settembre 2020 per la sanificazione. Invece, la scadenza è fino al 20 novembre 2021, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Dopodichè, si otterrà il credito d’imposta, da utilizzare per sé medesimi o da poter cedere ad altri. Queste le principali novità relative alle modalità per l’ottenimento e l’utilizzo del bonus.

Per quali spese è riconoscibile il bonus sanificazioni

Il credito è previsto sulle spese per la riapertura in sicurezza delle attività dopo il lockdown. Esso, quindi è rivolto a bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, compresi i forfettari e le fondazioni. Per specificare meglio lo scopo dell’intervento, è bene soffermarsi sul concetto di sanificazione. Per essa si intende l’attività finalizzata a eliminare o a ridurre la presenza del Covid-19 negli ambienti di lavoro. L’esito di tale attività deve essere certificato da un professionista abilitato, sulla base dei protocolli di sicurezza attualmente in vigore. L’importo del bonus riconosciuto è pari al 60% delle spese sostenute per un massimo di 80mila euro, per un credito d’imposta massimo di 48mila euro. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio, cioè della data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Come anticipato, il credito d’imposta può essere utilizzato per sé medesimi, ponendolo in compensazione con il modello F24. In alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, con facoltà di successiva cessione dello stesso credito. Esso, inoltre, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap. Questo per quanto riguarda le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi di protezione. Invece, quelle sostenute per l’adeguamento degli ambienti, si intende assoggettato alle due imposte.

Consigliati per te