Attenzione perché non si perdono le agevolazioni INPS se si inviano in ritardo questi documenti

INPS

Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano ribalta la posizione dell’Istituto di Previdenza Sociale circa gli obblighi di invio dati di un’impresa. Secondo il giudice non costituisce causa di esclusione dal DURC l’omesso invio della trasmissione dati Uniemens se l’azienda ha regolarmente versato i contributi. Attenzione perché non si perdono le agevolazioni INPS se si inviano in ritardo questi documenti. Analizziamo nel dettaglio il caso per capire come si sono espressi i Giudici in merito.

La sentenza che ribalta tutto

Ogni forma di inadempimento contributivo descrive una irregolarità. L’INPS ha fatto appello all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 per giustificare i provvedimenti che intendeva attuare verso un’azienda. La posizione estremamente restrittiva da parte dell’Istituto tuttavia non ha trovato giustificazione e riscontro effettivo da parte del Tribunale de Lavoro. Con la sentenza n. 489/2021 il Giudice ha fatto luce su un caso di omesso invio dei dati Uniemens.

L’azienda in oggetto aveva omesso di inviare le denunce contributive Uniemens relative ai propri dipendenti per alcuni mesi provvedendo in ritardo all’adempimento. Tale circostanza, secondo quanto dichiarato, si era verificata indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro stesso. Di contro, l’azienda aveva regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti nel corso del tempo. Quindi, il mancato invio interessava esclusivamente la trasmissione Uniemens. A giudizio dell’INPS questa condizione poneva le basi per considerare irregolare la posizione dell’azienda stessa. Ciò avrebbe comportato la perdita del DURC, ossia il fondamentale documento di regolarità contributiva che assicura specifiche agevolazioni.

Attenzione perché non si perdono le agevolazioni INPS se si inviano in ritardo questi documenti

Non l’ha pensata in questa maniera il Tribunale del Lavoro di Milano. Secondo il Giudice una simile irregolarità non può portare l’INPS a richiedere la restituzione dei benefici contributivi. Di fatto l’Istituto di Previdenza non ha subito una perdita relativa ai versamenti che l’impresa ha regolarmente versato. Il ritardo era ascrivibile al semplice invio dei dati di denuncia. Pertanto, il Giudice ha assolto l’impresa in questione. A patto che non si verifichi una reale evasione fiscale a danno dell’INPS, non è possibile penalizzare l’azienda che ha regolarmente versato tutti i contributi. Ecco perché nel caso in questione non è possibile escludere dalla regolarità contributiva l’azienda e negarle le agevolazioni contributive.

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