Attenzione perché le consistenti detrazioni previste dal Governo con il Bonus affitti non sarebbero valide con queste tipologie di immobile

bonus affitti

Recentemente il Governo ha varato alcuni provvedimenti per favorire la ripresa economica ed agevolare alcune categorie di contribuenti. La misura di cui parliamo è comparsa nella Legge di Bilancio (n. 234/2021) e ha l’intenzione di far ripartire il mercato degli affitti immobiliari. Infatti, lo scoppio della pandemia ha fortemente contratto il numero di affittuari. A questo si è anche unita l’introduzione di forme di didattica e di lavoro a distanza. Questo rende meno necessario il ricorso a queste modalità di alloggio. Molti pendolari, infatti, preferiscono spostarsi nel luogo di lavoro solo quando strettamente necessario. Lo stesso vale per gli studenti, quando devono sostenere gli esami.

In particolare, quello che è stato ribattezzato come “Bonus affitti” è diretto ai giovani dai 20 fino ai 31 anni. I vantaggi economici che deriveranno dai contratti da loro stipulati sono evidenti. In particolare, si può ricorrere a detrazioni fino a 3.098,74 euro annuali. Però attenzione perché le consistenti detrazioni previste dal Governo non sono sempre applicabili. Sono escluse alcune categorie definite dall’articolo 38. Vediamo di quali si tratta.

Varie classi di edifici

In primo luogo, non è possibile usufruire di queste riduzioni per quegli alloggi che siano locati esclusivamente per ragioni turistiche. Questi sono quegli immobili destinati ad uso abitativo per un periodo breve o saltuario ed il cui contratto viene stipulato da persone fisiche per scopi non rientranti nell’attività d’impresa.

Vengono considerati rientranti in questo ambito anche gli accordi conclusi da utenti di piattaforme online quali, ad esempio, Airbnb e Booking. Attenzione però in quest’ultimo caso. Qualora il locatario permanga per un periodo maggiore ai 30 giorni (anche cumulativi) durante un anno, sembrerebbe valere la possibilità di accedere alla detrazione. In questo caso, se la motivazione del viaggio sarà di studio o di lavoro, il legislatore prevede infatti la necessità di sottoscrizione del cosiddetto contratto di locazione ad uso transitorio. Sarà però necessario certificare l’iscrizione all’università oppure la sussistenza del contratto di lavoro. Questa tipologia di contratto rientrerebbe in quelle categorie regolate dall’articolo 5, comma 1, della Legge 431 del 1998. E la Legge di Bilancio prevede la detraibilità per i contratti previsti da questa norma.

Attenzione perché le consistenti detrazioni previste dal Governo con il Bonus affitti non sarebbero valide con queste tipologie di immobile

Inoltre, sono sottratti all’ambito applicato i cosiddetti immobili ERP, ovvero costruiti in ambito di edilizia residenziale pubblica. In questi casi, eventuali benefici sono già regolati da leggi statali e regionali. Si fa riferimento con questa esclusione a tutti quegli immobili aventi come committente esclusivo o partecipato la Pubblica Amministrazione.

Infine, sarebbero esclusi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dunque, niente detrazioni in caso di locazioni in ville, edifici di eminenti pregi storici e artistici (aspetto plausibile nei centri storici), e neppure le cosiddette abitazioni di tipo signorile.

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